di Marco Nigro*
Il Dubbio, 27 novembre 2025
La riforma dell’art. 609-bis c.p., approvata alla Camera 19 novembre, introduce nel sistema penale italiano il paradigma del consenso affermativo, determinando una metamorfosi che non si esaurisce nel mero aggiornamento della tecnica legislativa, ma incide profondamente sul patrimonio concettuale e sulle garanzie strutturali del processo penale. L’intento dichiarato è quello di armonizzare la disciplina interna ai modelli internazionali più recenti, rafforzando la protezione dell’autodeterminazione sessuale. Intento nobile, per carità, ma non per questo immune da problematiche applicative. L’innovazione normativa, infatti, si proietta su un terreno scivoloso, nel quale la tutela della vittima e la salvaguardia delle garanzie non possono essere considerate grandezze antagoniste, ma devono convivere entro un equilibrio che non sia puramente retorico.
Il passaggio da un impianto incentrato sulla violenza, sulla minaccia o sull’abuso di autorità a un modello fondato sull’assenza di consenso libero e attuale comporta uno spostamento dell’elemento tipico, dall’ambito oggettivo della condotta alla dimensione psicologica e relazionale della volontà. L’esigenza che il consenso non solo esista, ma persista durante l’intera sequenza comportamentale, accentua le difficoltà epistemiche del giudizio, poiché il nucleo del disvalore penale coincide con la sfera interna della persona offesa. La prova del dissenso, così intesa, tende a trasformarsi nella prova di uno stato mentale, con inevitabili ricadute sul piano dell’onere probatorio. osi, mentre nella disciplina previgente l’accusa era tenuta a dimostrare l’esistenza di violenza, minaccia o abuso di autorità, nel nuovo assetto la tipicità si fonda sull’assenza di consenso, con un effetto di inversione sostanziale dell’onere probatorio, a carico dell’imputato, chiamato a dimostrare non solo l’esistenza di un consenso valido, ma anche la sua permanenza nel corso del rapporto. Si tratta di un fatto positivo, interno e, per sua natura, insuscettibile di dimostrazione empirica, che rischia di incrinare il modello liberale del processo penale, tradizionalmente improntato al principio secondo cui chi formula un’accusa deve provarla.
In tale prospettiva si impone una considerazione spesso trascurata: in un ordinamento fondato sulle garanzie processuali non può essere esclusa la necessità che la persona offesa, pur meritevole della massima tutela e di adeguato sostegno emotivo, partecipi all’accertamento del fatto fornendo gli elementi che le è possibile offrire. Ciò non implica, sia chiaro, un arretramento della sua protezione, né l’introduzione di filtri sospettosi, ma la consapevolezza che la verità processuale non si costruisce attraverso l’assunzione fideistica della narrazione accusatoria. Un richiamo tanto più necessario alla luce della giurisprudenza dominante, che già attribuisce alla dichiarazione della vittima un valore probatorio autosufficiente, prescindendo da riscontri esterni, referti medici o comportamenti correlati al fatto. Il giudizio sulla credibilità della vittima, infatti, prescinde da tali elementi, i quali vengono spesso ritenuti irrilevanti in base al presupposto che la vittima possa avere reazioni non lineari o condotte “normalizzanti” senza che ciò incida sulla genuinità del suo racconto. In tale contesto la dichiarazione della persona offesa diviene, nella sostanza, non solo descrizione del fatto, ma anche la prova stessa dell’assenza di consenso, cioè dell’elemento costitutivo del reato.
A questo scenario si aggiunge la progressiva erosione del contraddittorio, spesso giustificata tramite il divieto di vittimizzazione secondaria. Si tratta, in astratto, di un principio ispirato a finalità legittime, ma che nella pratica produce una contrazione significativa degli spazi difensivi: domande su dinamiche relazionali, comunicazioni pregresse, condotte successive o altri elementi rilevanti vengono frequentemente escluse, con la conseguenza di privare il giudizio della dimensione dialettica che ne costituisce la garanzia fondamentale. Il contraddittorio rischia così di ridursi a formalità, mentre il giudice, privato di strumenti critici, potrà essere indotto a ratificare passivamente la versione dell’accusa.
In estrema sintesi la combinazione di un onere probatorio sbilanciato, di una prova dichiarativa autosufficiente e di un contraddittorio depotenziato determina il rischio concreto che il processo penale muti la propria funzione: da sede di verifica rigorosa diventi un meccanismo di tutela anticipata della vittima, con l’effetto di snaturare la struttura paritaria del giudizio e di erodere la logica liberale che ne costituisce fondamento. In un simile contesto, il processo potrebbe progressivamente trasformarsi in una procedura di conferma dell’addebito, in aperta tensione con l’architettura costituzionale che tutela la presunzione di innocenza e assegna alla prova un ruolo decisivo e non surrogabile.
Il nuovo impianto richiederà un enorme lavoro interpretativo. Sarà la giurisprudenza a dover ricostruire i confini del contraddittorio, a stabilire che cosa significhi “consenso attuale”, a impedire che il processo diventi un rito di conferma. Perché se la tutela delle vittime è un valore irrinunciabile, lo è altrettanto la tenuta delle garanzie costituzionali. E la storia del diritto insegna che quando si sacrificano le seconde per proteggere le prime, alla fine si perde entrambe. In altre parole: non basta cambiare le parole della legge per migliorare la giustizia. Serve mantenere vivo lo spirito del processo penale, che non è - e non può diventare - un atto di fede.
*Avvocato










