di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 4 agosto 2026
Anche persone condannate per reati gravi potranno uscire dal carcere. A prevederlo è il disegno di legge del governo sui detenuti tossicodipendenti e alcolisti, che potranno finire di scontare la pena in comunità pure quando mancano ben 8 anni. Il provvedimento sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra i reati per i quali è prevista la scarcerazione pure la rapina e l’estorsione aggravate, quindi anche con la minaccia delle armi, reati “odiosi” per la collettività, perché mettono a rischio la sicurezza tanto decantata dal governo. Eppure per Giorgia Meloni questa riforma è una legge “più seria, per la sicurezza di tutti, perché con un recupero verificato” del tossicodipendente.
Ad approvare la norma in via definitiva alla Camera, il 29 luglio, pure la Lega di Matteo Salvini, recentemente tornato a fare il paladino della legittima difesa a maglie molto larghe, al fianco di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A decidere se i detenuti possono andare in comunità saranno i giudici di sorveglianza, già sotto organico e con enormi carichi di lavoro. Previsto il supporto dei pochi addetti all’ufficio del processo. “Un provvedimento epocale - aveva detto Nordio alla Camera - che permetterà la detenzione alternativa di almeno diecimila persone”.
Parole a vanvera, secondo le opposizioni (Pd e Avs si sono astenuti, M5S ha votato contro) dato che sono disponibili poco meno di 20 milioni all’anno e quindi su una platea di quasi 15mila detenuti (10.811 tossicodipendenti e 3.772 alcolisti) potranno andare in comunità solo in 500. Lo conferma al Fatto Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone, associazione per i diritti dei detenuti: “Quei 10.000 che il ministro indica sono i molto potenziali fruitori guardando ai limiti di pena, al netto del fatto che non sa in quanti casi il reato è collegato alla dipendenza. Non ha neppure fatto alcuna ricognizione dei posti disponibili nelle comunità, che certamente non sono così tanti. E poi la copertura finanziaria che ha disposto basta appena per meno di 600 persone. Inoltre - aggiunge - decide sempre il magistrato di sorveglianza, quindi nulla è automatico come il governo vuole far intendere”.
Di fronte all’evidenza lo stesso ministro ha dovuto smentirsi con un comunicato: i numeri dati sono “di prospettiva pluriennale. La legge stessa prevede opportunamente una copertura finanziaria per il 2026 pari a 500 unità. L’auspicio è che la misura possa estendersi negli anni successivi”. Ma come cambia il Testo Unico sugli stupefacenti, che già prevede la possibilità dell’affidamento in prova ai servizi sociali per reati fino a 6 anni di pena? In linea generale (articolo 94 Ter), detenuti tossicodipendenti/alcolisti che devono scontare una pena fino a 8 anni, “anche residua e congiunta a pena pecuniaria” possono chiedere i domiciliari in comunità: a decidere sarà il giudice di sorveglianza.
Se hanno commesso reati ostativi ai benefici, il tetto della pena scende a 4. Non, però, se si tratta di rapina ed estorsione aggravate che rientrano nel limite degli 8 anni, pur essendo tra gli ostativi. Quando il detenuto fa domanda di recupero “socio-riabilitativo” deve presentare “a pena di inammissibilità, l’indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcol dipendenza e il reato” commesso nonché “la valutazione della effettiva e attuale” di dipendenza da parte di una commissione ad hoc, istituita presso Palazzo Chigi.
Il programma terapeutico a cui è ammesso dal giudice di sorveglianza può essere “residenziale”, presso una comunità del Servizio sanitario o accreditata, oppure “semi residenziale”, un programma diurno in un “luogo idoneo”, con rientro a casa la sera, ai domiciliari. Se il giudice di sorveglianza accerta violazioni, al detenuto viene annullato il beneficio, ma se il fallimento del percorso è dovuto a ragioni “terapeutiche”, allora può avere un’altra possibilità, per un massimo di due volte. Se il percorso terapeutico si conclude positivamente il giudice di sorveglianza può concedere al detenuto (dopo la rideterminazione delle prescrizioni) l’affidamento in prova o i domiciliari. Le stesse condizioni valgono poi per l’introduzione di un’altra norma (articolo 94 quater) che prevede un patteggiamento “speciale”: pure l’imputato tossicodipendente può chiedere di accedere al percorso terapeutico evitando il carcere.










