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di Lorenzo Zilletti*

Il Dubbio, 18 dicembre 2024

È una tempesta perfetta. Non servono speciali attitudini in meteorologia, per intuire che, di qui a poco, gli ultimi rimasugli di accusatorio che ancora sopravvivono nel nostro ordinamento saranno definitivamente spazzati via. Da sempre mal sopportati, grazie a un pensiero dominante che mai ha inteso metabolizzare la presunzione d’innocenza, i diritti dell’imputato ne usciranno sconciati; come resti di edifici, dopo il passaggio degli uragani più devastanti, nei macabri inventari delle videoriprese.

I segni? Soltanto coriacei negazionisti del mutamento climatico potrebbero minimizzarli. Proviamo ad elencarne i più emblematici, cominciando dall’ostinato accanimento sul testo della Costituzione. Pur di vedervi inciso a lettere di fuoco il nomen del nuovo mattatore - la vittima - della scena penale, l’ammucchiata neocostituente (unico astenuto in commissione Giustizia del Senato, Ivan Scalfarotto di Italia viva), archivia l’assalto all’art. 111 ma manomette l’art. 24. Solo i più ingenui, tra quegli empatici senatori, ignorano che la Repubblica già protegge i soggetti passivi di reato: nello specifico giudiziario, col comma 1 di quella disposizione (accesso al giudice per la tutela dei propri diritti), e in modo più ampio attraverso - nientemeno che - gli artt. 2 e 3.

La posta in gioco è diversa e più ambiziosa: offrire agli acrobati del bilanciamento un grimaldello per scalzare l’inviolabilità del diritto di difesa, proprio nella sede su cui poggia i cardini. Se, come prevedibile, l’ecumenismo vittimofilo trionferà anche in Aula, la formuletta incarnerà l’Apriti Sesamo con cui neutralizzare qualsiasi garanzia dell’imputato: d’altra parte, diranno i fantasisti dell’ermeneutica, se c’è una vittima dev’esserci per forza anche un reo.

Altro segno: le magnifiche sorti e progressive dei processi del terzo binario aggiungono un’ulteriore perla al già sontuoso collier antiaccusatorio. Il riferimento è alla recentissima S. U., 12 dicembre 2024, dalla cui informazione provvisoria si apprende essere abnorme (e perciò viziato) il rigetto della richiesta di assunzione, in incidente probatorio, della testimonianza dell’offeso di uno dei reati elencati nell’art. 392, comma 1 bis, primo periodo c. p. p.: è, dunque, interdetto al Gip motivare il diniego per la non vulnerabilità della persona offesa e rinviabilità della prova. Sull’altare della vittima, si consuma un’altra tappa del lungo addio ai principi di concentrazione e immediatezza. E, salvo auspicabili ma improbabili sorprese negli argomenti della decisione, si chiude anche l’ultimo spiraglio - la valutazione in concreto del Gip- per la difesa di svolgere un contraddittorio pieno davanti al giudice della decisione.

Accanto al clima, non va sottovalutato l’effetto del microclima. Quello che fa proliferare, in certi territori, il genere postmoderno della softlaw, le cui regole vengono scritte all’interno degli uffici di Procura e dunque, in termini di avanguardia delle fonti, fanno impallidire anche il più ardito formante giurisprudenziale. Ne ha discettato su queste pagine, pochi giorni orsono, Oliviero Mazza prendendo spunto dalle osservazioni critiche della Camera penale di Tivoli verso l’ultima nata - la dodicesima in meno di un lustro - delle linee guida in materia di contrasto alla violenza di genere. Soffermiamoci su (salvo errori) l’undicesima, citandone testualmente un passaggio: “Non di rado aleggia (anche) nel procedimento civile il tema della cosiddetta strumentalità delle querele/ denunce delle donne (il riferimento è solo alle donne), inteso come presentazione di denunce e querele solo poco prima o poco dopo l’inizio del procedimento civile al fine (evidentemente) di ottenere vantaggi. Queste affermazioni non risulta siano accompagnate da dati”. Ai lettori del Dubbio non sfuggirà l’inossidabile certezza che aleggia dalle parti di Villa Adriana… A suscitare l’inquietudine maggiore, però, è un fenomeno tutto interno all’avvocatura (ma ha senso parlarne ancora al singolare?) e che tradisce la crisi profonda di valori in cui si dibatte da tempo. L’allusione è, nello specifico, allo snaturamento del ruolo della parte civile nel processo penale, favorito certo anche da una giurisprudenza (fino a ieri) lassista, incline ad ammettere come pretesi danneggiati soggetti portatori degli interessi più diversi; talvolta eticamente lodevoli, talaltra animati soltanto dal protagonismo della tribuna. E assecondato da normative che erodono il monopolio pubblico della pretesa punitiva, concedendo spazi a pulsioni dal retrogusto vendicativo.

Un mutamento genetico, che oblitera l’essenza risarcitoria della domanda di giustizia che compete alla parte - per l’appunto - civile e troppo spesso la trasforma in un calco malriuscito del pubblico ministero. Il dovere di patrocinio della persona danneggiata, il fedele adempimento di quell’incarico, non dovrebbero tralignare dal rispetto delle garanzie che l’ordinamento appresta, in generale, alla funzione difensiva. Sintomo più eclatante di una degenerazione poco contrastata anche dall’avvocatura, la naturalezza con cui troppi colleghi di parte civile intrattengono giudici inerti (o peggio, solidali) sulla sanzione da infliggere all’imputato. È tardi, ormai, per non vivere l’esperienza di una collega novarese che, difendendo un imputato di violenza sessuale, ne ha udito chiedere dall’avvocata di parte civile la condanna “alla pena peggiore possibile”.

*Avvocato