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di Luigi Ferrarella

 

Corriere della Sera, 6 settembre 2019

 

Il Tribunale rovescia il no del Viminale: lì i malati mentali sono perseguitati. È la malattia mentale ad accendere a volte scoppi di violenza in un cittadino gambiano, a farlo aggirare in stato confusionale lungo i binari della metropolitana di Milano, a farlo "sentire incaricato da Dio" di bruciare gli oggetti dentro una borsa di una stanza nel centro di accoglienza: evento dopo il quale la Prefettura gli aveva revocato le misure di sostegno, e il Ministero dell'Interno ("Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale") gli aveva negato asilo. Ma ora questo diniego viene ribaltato con decisione inedita dal Tribunale di Milano, la cui "Sezione specializzata in materia di immigrazione" riconosce al 31enne proveniente dal Gambia non la "protezione sussidiaria" o almeno quella "umanitaria", come chiedeva il ricorso dell'avvocato Simona Paci, ma appunto la più ampia "protezione internazionale" proprio a motivo del rischio di essere perseguitato in patria a causa della propria schizofrenia: e cioè del fatto che, ove l'Italia lo rimandasse in Gambia, lì sarebbe esposto ai trattamenti discriminatori con i quali la legge e i costumi sociali in Gambia maltrattano i malati mentali come "non-persone" equiparate alla stregoneria.

Il caso - Il giovane - che si descrive di etnia "peul" (pastori nomadi nell'Africa occidentale), lingua "mandinka" e religione musulmana - non sa dire se sia nato con certezza in Gambia, oppure in Guinea Conackry di cui erano originari i genitori, oppure in Sierra Leone dove era nato il padre che non ha mai conosciuto, mentre la madre l'ha subito ceduto da piccolo a una famiglia adottiva violenta. Di certo c'è che solo il prezioso lavoro del Servizio ambulatoriale di Etnopsichiatria dell'ospedale Niguarda (che ne diagnostica un disturbo schizoaffettivo e ne raccomanda il collocamento in una struttura di accoglienza per avviare un lavoro multiterapeutico) riesce ogni tanto a stabilizzarlo, sebbene tra un ricovero e l'altro interrotti da sue temporanee irreperibilità.

Si può rimandarlo in Gambia? Per i tre giudici (la presidente di sezione Laura Tragni, il relatore Olindo Canali e la giudice Martina Flamini) non si può, perché equivarrebbe a consegnarlo al "rischio di atti persecutori come definiti dall'art. 7 del Dlgs. 251/2007". Infatti, anche se "non è possibile determinare se la patologia si fosse già manifestata prima della partenza dal Paese d'origine", la legge "richiede sia valutato il rischio futuro in caso di rimpatrio".

Rischio qui indubbio perché, argomenta il Tribunale, "nonostante gli inviti ricevuti dall'Organizzazione mondiale della Sanità, il Gambia non ha ancora provveduto a modificare il "Suspect Lunatic Act", una legge sulla salute mentale risalente al 1917 e dai contenuti fortemente discriminatori nei confronti dei malati mentali".

I quali, "su una popolazione di oltre un milione", sono "circa 120.000, elevato numero causato almeno in parte anche dal clima di terrore determinato nelle dinamiche sociali e financo familiari dalla lunga dittatura dell'ex presidente Jammeh". Inoltre "le ricerche svolte dal giudice relatore hanno consentito di rilevare che frequentemente le persone con malattie mentali subiscono gravi violazioni dei diritti umani: possono essere incatenate, lapidate, picchiate e incarcerate senza motivo, subire abusi fisici e sessuali, essere private di diritti civili e politici (incluso il diritto di voto)". Questa "generale percezione negativa della malattia" - risposta comunicata dall'ambasciata a Dakar nel confinante Senegal - fa sì che "la società associ (in virtù di credenze culturali) la malattia mentale alla stregoneria" e "percepisca i malati mentali come appartenenti ad un gruppo sociale distinto da quello della restante popolazione, come "meno esseri umani" degli altri".