sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2020

 

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 21 aprile 2020 n. 12613. È illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, nell'ambito del cosiddetto concordato in appello, si limita ad applicare la pena nella misura concordata, senza riconoscere la sospensione condizionale alla quale è subordinato l'accordo delle parti. Il recepimento "parziale" di quanto concordato rende prive di effetto le richieste e le rinunce ai motivi espresse dalle parti.

Gli atti devono così tornare alla corte d'Appello per un giudizio che rimetta le parti nella condizione precedente la richiesta del concordato. La Corte di cassazione, con la sentenza 12613, accoglie il ricorso contro la decisione di applicare la pena stabilita di intesa ma senza la sospensione condizionale, malgrado anche questa rientrasse nei "patti".

I giudici ricordano che nel concordato in appello, reintrodotto dalla riforma del Codice di rito (legge 103/2017) con l'articolo 602 comma 1 bis, il giudice si trova nella posizione di accogliere integralmente le richieste o di respingerle. Ma non può, come nel caso esaminato, disattenderle a metà. Nello specifico il no alla sospensione condizionale era scattato perché l'imputato aveva già usufruito del beneficio. Ma non basta a giustificare la decisione del giudice in contrasto con il dettato della norma.