di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2019
Corte di cassazione - Sezione I -Sentenza 5 agosto 2019 n. 35626. Concorso in associazione mafiosa per i cittadini ucraini che tengono sotto scacco, con estorsioni e minacce, gli autisti dei bus per acquisire e mantenere il monopolio del trasporto di passeggeri e merci tra Ucraina e Italia. Con la sentenza 35362, la Cassazione, respinge il ricorso contro la condanna per l'articolo 416-bis.
Ad inchiodare i due imputati era stata la testimonianza di un collaboratore di giustizia, italiano, che dell'associazione era stato il promotore e l'organizzatore, e che aveva descritto obiettivi e modalità di funzionamento. A completare il quadro c'erano le intercettazioni e le deposizioni degli autisti. I giudici della prima sezione penale, respingono le tesi della difesa, secondo la quale l'impiego di violenza o minaccia non bastava a provare la connotazione mafiosa delle condotte, soprattutto in un territorio come la Calabria, luogo dei fatti, in cui è radicata la 'ndrangheta, che aveva il pieno controllo delle attività estorsive. Ma sul punto la Cassazione, ricorda come l'articolo 416-bis sia ipotizzabile non solo in relazione alle mafie cosiddette tradizionali, con un alto numero di appartenenti, dotate di grandi mezzi finanziari e in grado di assicurare la sopraffazione e l'omertà, con il terrore e la messa in pericolo della vita di un numero indeterminato di persone.
Come affermato nel verdetto a carico del clan Spada, (sentenza 44156/2018) lo "stile" mafioso è, infatti, riscontrabile anche riguardo alle piccole organizzazioni, con pochi "adepti", non necessariamente armati, che assoggettano un limitato territorio, o un determinato settore di attività "avvalendosi del medesimo metodo di intimidazione, senza, peraltro che sia necessaria la prova che la forza prevaricatrice del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento".
Non passa neppure l'argomento sulla impossibile coesistenza di mafiose e malavitosi nello stesso territorio. La Corte di merito aveva già chiarito che il "pentito", come da lui stesso raccontato, aveva espressamente ottenuto il via libera ad agire, e anche la protezione, da parte dei referenti della cosca locale.









