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di Giovanni Negri

 

Il Sole 24 Ore, 29 maggio 2019

 

Corte di cassazione, sentenza 27 maggio 2019, n. 23150. Rimedio drastico per l'errore sulla continuazione inserito nella sentenza oggetto di patteggiamento. Per la Cassazione, sentenza n. 23150 della terza sezione penale, la pronuncia viziata deve essere annullata con rinvio e la medesima Cassazione, investita del ricorso, non può procedere autonomamente all'eliminazione della frazione di pena applicata in aumento. Alla base della pronuncia c'è l'erronea considerazione dell'istituto della continuazione, qualificando come plurimi fatti invece distinti suscettibili di integrare un'unica fattispecie criminale. Nel dettaglio, si trattava della qualificazione giuridica delle condotte di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, hasish e cocaina, erroneamente incasellate nel reato continuato piuttosto che in un'unica violazione di legge. Secondo la Corte, conservare la frazione di pena che era stata negoziata e cancellare quella attribuita all'ulteriore profilo di condotta significherebbe incidere sui presupposti dell'accordo e impedire che, per la determinazione della pena, sia considerata la complessiva gravità dell'unico reato riconoscibile.