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di Giampaolo Chavan

Corriere del Veneto, 24 aprile 2024

La Corte Costituzionale riconosce a un migrante il diritto a restare in Italia: lavora, ha famiglia e nessun altro guaio con la legge. Si può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro anche se si è stati condannati per spaccio, ma solo nella forma della più lieve entità. Sta tutto in questo principio il lieto fine della storia di un magrebino di 37 anni, ora regolare in Italia. I giudici amministrativi di secondo grado hanno ordinato alla questura di Padova di rilasciare il lasciapassare dopo averglielo negato nel 2020 in quanto il migrante era stato condannato ad un anno di carcere con pena sospesa due anni prima.

A salvare I. Z., però, è la lieve quantità di droga smerciata sulle strade del Padovano nel 2012. Ciò ha indotto i giudici del Consiglio di Stato, presieduto da Michele Corradino, a escludere la pericolosità sociale alla luce anche della sua integrazione nel tessuto sociale. Ora lavora, ha formato una famiglia ma, soprattutto, non ha più avuto guai giudiziari da dodici anni, come ha sottolineato nella memoria difensiva il suo legale, l’avvocato Teresa Vassallo di Verona.

La vicenda del trentasettenne ha inizio nel 2012 quando arriva in Italia. Fatica a inserirsi e così i primi tempi si mantiene grazie ai ricavi ottenuti dallo spaccio. La sua avventura subisce un brusco stop. Viene sorpreso dai carabinieri con un piccolo quantitativo di hashish e viene denunciato. Si arriva così al 2018 quando la condanna a un anno diventa definitiva.

Ma per I.Z. quella brutta esperienza è già acqua passata. Nel frattempo, è stato assunto in un’azienda agricola. La situazione precipita l’11 novembre 2019 quando la questura di Padova gli nega il rinnovo dell’autorizzazione a restare nel nostro paese. Rispunta, infatti, la condanna. Presenta il ricorso al Tar del Veneto. L’otto aprile del 2020, però, arriva una seconda doccia fredda: il Tar dà ragione alla Questura in quanto, riporta la sentenza, “la condanna per un reato in materia di stupefacenti è dirimente, non residuando in capo all’amministrazione (Questura di Padova ndr) alcun margine di discrezionalità”.

Un brutto colpo. Ma I.Z. non molla e si rivolge al Consiglio di Stato. È la svolta. I giudici amministrativi di secondo grado si rivolgono a loro volta alla Corte Costituzionale il 16 giugno 2022. Sollevano la questione d’incostituzionalità. Sostengono che una condanna per spaccio di lieve entità non implica di conseguenza una valutazione di pericolosità sociale per chi chiede il rinnovo del permesso di soggiorno. E la Corte costituzionale accoglie l’eccezione. La discrezionalità della Pubblica amministrazione “non è assoluta”, riporta la sentenza dell’8 maggio 2023, “soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione è suscettibile di incidere sui diritti fondamentali”. E quali sono queste ragioni? Si fondano sull’articolo 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo e prevedono “la possibilità di non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti”.