di Umberto Maiorca
perugiatoday.it, 18 agosto 2025
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto delle richieste di misure alternative alla detenzione per un 58enne spoletino, condannato per duplice tentato omicidio nel 2017 allorquando aveva aggredito due giudici del Tribunale penale di Perugia, nonostante l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. I giudici della Prima Sezione Penale hanno stabilito che le cure carcerarie sono adeguate e che permangono profili di pericolosità sociale, dopo la revoca nel 2023 di una precedente detenzione domiciliare per minacce a un operatore sanitario.
L’uomo, già beneficiario di detenzione domiciliare nel 2022 per motivi di salute, aveva visto revocare la misura dopo episodi violenti. Nel febbraio 2025, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva respinto le nuove richieste di affidamento in prova terapeutico per disturbi psichici, come quelle di affidamento in prova ordinario oppure della detenzione domiciliare “in deroga” per gravi motivi di salute.
Il ricorso presentato dalla difesa era basato su 5 motivi, ma è stato giudicato infondato. La Suprema Corte ha evidenziato che l’affidamento in prova terapeutico non è applicabile a patologie psichiche non legate a droghe (serve invece la domiciliare “in deroga”), mentre l’affidamento ordinario era inammissibile per la revoca precedente della misura alternativa. In questo quadro, inoltre, le cure in carcere sono sufficienti, non sussistendo l’incompatibilità assoluta con la detenzione richiesta per la sospensione della pena. Per i giudici, invece, permane la pericolosità sociale, come dimostrato dalla revoca del 2023 e dalla gravità del reato. Irrilevante, invece, appare l’offerta di controllo elettronico, poiché il problema è la sicurezza collettiva.
Per la Cassazione se le patologie sono incompatibili con la detenzione, allora la misura alternativa è obbligatoria, ma se invece sono gravi, per quanto non invalidanti, il giudice può valutare discrezionalmente, considerando anche il rischio di recidiva. Nel caso in questione mancano i requisiti per l’obbligatorietà e il Tribunale di Sorveglianza, secondo la Cassazione, ha correttamente considerato l’assistenza carceraria (farmaci, terapie, caregiver interno), il precedente fallimento delle misure alternative e la natura violenta del reato.











