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Italia Oggi, 3 agosto 2018

 

Certificati del casellario selettivi a disposizione della pubblica amministrazione: conterranno le informazioni pertinenti al singolo procedimento. Passa a cento anni il termine cancellare le condanne dalla fedina penale, mentre i carichi sono eliminati alla morte dell'interessato. È quanto prevede uno schema di decreto legislativo approvato ieri dal consiglio dei ministri in via preliminare, che unifica in un unico modello (certificato "del casellario") i tre tipi di certificati attualmente previsti (generale, penale e civile).

Il provvedimento attua la legge delega 103/2017 e dispone la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Il provvedimento interviene su diverse materie e il filo rosso è quello della minimizzazione delle informazioni relative a episodi negativi sul conto delle persone. Ci sono interessi confliggenti: quello alla conoscenza delle notizie su gravi fatti di allarme sociale e quello alla possibilità di rifarsi una vita.

Lo schema di decreto legislativo stabilisce nuovi equilibri, A favore della rieducazione e del reinserimento si pongono alcune disposizioni sulla eliminazione sul non inserimento di alcuni provvedimenti giudiziali che hanno un connotato fortemente demenziale. L'altro aspetto, che si pone in questa scia, è la scelta di fare certificati ad hoc in relazione alle verifiche che la pubblica amministrazione è chiamata a fare, di volta in volta, sulla onorabilità delle persone: qui si limita la circolarità delle notizie a quelle rilevanti per accertare un particolare spettro di moralità in relazione alle esigenze di un particolare procedimento. Vediamo più analiticamente le disposizioni del provvedimento approvato in prima lettura dal governo.

Tempo limite - Si interviene sui tempi di conservazione massima dei dati. Quelli relativi ai carichi pendenti vengono tenuti fino alla morte della persona. I dati relativi alle condanne, invece, sono conservati per cento anni dalla nascita. Non è una diminuzione, anzi è una dilatazione dei tempi (attestati oggi agli ottanta anni di età dell'interessato), che, però è stato scelto in quanto. Così facendo, ci si allinea agli altri ordinamenti europei.

Certificati selettivi - Si distinguono in casi in cui la pubblica amministrazione ha necessità del casellario generale: questo capita quando non è possibile individuare a priori le iscrizioni rilevanti e pertinenti rispetto a un determinato procedimento amministrativo. In tale caso la pubblica amministrazione procedente continuerà ad acquisire il certificato generale. Negli altri casi, invece, le pubbliche amministrazioni possono ottenere solo il certificato elettivo, che riporta le sole iscrizioni pertinenti alle singole finalità perseguite nello specifico procedimento. L'accertamento della moralità selettiva implica una diminuzione dell'effetto negativo delle iscrizioni al casellario e costringerà anche a verificare, caso per caso, quali siano le informazioni rilevanti. Le innovazioni previste sono anche di carattere organizzativo, in quanto si prevede che le pubbliche amministrazioni potranno avere accesso diretto e gratuito previa stipulazione di una convenzione con il ministero della giustizia.

Eliminazioni - Si eliminano dal casellario giudiziale i provvedimenti di minor disvalore e cioè quelli applicativi della non punibilità per tenuità del fatto. Nel caso specifico il fatto particolarmente tenue merita una clemenza giudiziale, che viene estesa anche alle conseguenti iscrizioni negative nel casellario. Lo schema di decreto legislativo esclude dalla iscrizione nel casellario anche i provvedimenti relativi alla messa in prova dell'imputato. Esclusa l'iscrizione anche in caso di rescissione del giudicato.

Certificato unico - Si individua un unico tipo di certificato che unifica i tre tipi attualmente previsti: generale, penale e civile. Il certificato unico si chiamerà semplicemente "certificato del casellario".

Avvertenza Ue - Nel certificato va inserita un'avvertenza per indicare se esistano condanne in ambito europeo. Questo per la completezza delle certificazioni.