di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 15 luglio 2024
Viene semplificato l’iter (già snello) per le domande dei “liberi sospesi”. Il decreto carceri (92/2024) snellisce la procedura con cui i condannati “liberi sospesi” (articolo 656, comma 5, Codice di procedura penale) con pene fino a 18 mesi possono chiedere di accedere alle misure alternative alla detenzione. Nei fatti, viene eliminata la ratifica collegiale della decisione presa provvisoriamente dal magistrato di sorveglianza.
Già l’iter regolato in precedenza era in realtà più rapido rispetto a quello ordinario: il “vecchio” testo dell’articolo 678, comma 1ter, del Codice di procedura penale prevedeva la possibilità di un intervento anticipatorio della decisione del tribunale di sorveglianza da parte del magistrato relatore del procedimento, che può applicare in via provvisoria una misura alternativa che va in esecuzione, qualora l’interessato non si opponga, prima della decisione collegiale, che si limiterà a ratificare la decisione del giudice relatore. Si tratta, in altri termini, di una sorta di “corsia accelerata” per la definizione di quei procedimenti per i quali sia già intervenuta una prima decisione favorevole da parte del relatore.
Nell’intento di snellire ulteriormente l’iter di applicazione delle misure alternative alla detenzione, l’articolo io, comma 2, del decreto legge 92/2024 introduce una ancor più marcata deroga alla competenza collegiale, espungendo dall’evocata disposizione processuale ogni riferimento alla provvisorietà della decisione assunta dal giudice relatore, che si pronuncerà quindi con ordinanza sulla concessione delle misure alternative per tutte le condanne fino ai.8 mesi di pena relative ai condannati “liberi sospesi” senza che il provvedimento debba poi essere ratificato dal tribunale di sorveglianza.
La competenza collegiale resta confermata in due sole ipotesi: nel caso sia presentata opposizione nei confronti della decisione assunta dal magistrato relatore e qualora quest’ultimo, nel termine assegnato dal presidente, non adotti l’ordinanza di concessione della misura. La nuova disciplina, non essendovi una disposizione transitoria, ha efficacia a decorrere dal 5 luglio scorso, data di entrata in vigore del decreto. Deve, pertanto, ritenersi che - trattandosi di disposizioni di natura processuale - le novità troveranno applicazione, secondo il principio tempus regit actum, a decorrere da quella data, con riferimento alle nuove iscrizioni di procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza nonché in relazione ai procedimenti tuttora pendenti davanti al magistrato relatore e non ancora da quest’ultimo definiti.
Le ordinanze provvisorie adottate dal magistrato relatore fino all’entrata in vigore del decreto di urgenza seguono il vecchio rito, che prevede la ratifica senza formalità della decisione monocratica da parte del collegio.









