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di Alberto Iannuzzi*

Il Fatto Quotidiano, 9 giugno 2026

C’è una differenza fondamentale tra il diritto di essere informati sull’esito di un procedimento e la pretesa che quell’esito possa cancellare il valore informativo dei fatti emersi. Nel dibattito seguito al disegno di legge proposto dal deputato Enrico Costa, approvato nei giorni scorsi dalla Camera, sembra sfuggire un aspetto fondamentale quando si parla di informazione giudiziaria. Obbligare i media, che hanno dato notizie inerenti ad un procedimento penale, a dare visibilità e spazio adeguato all’archiviazione o all’assoluzione risponde ad un’esigenza importante per chi è incappato nelle maglie di una vicenda giudiziaria, della quale hanno parlato giornali e televisione. Pertanto, l’idea che si debba dare conto della decisione favorevole con un rilievo analogo a quello dato all’accusa è degna di apprezzamento, in quanto riequilibra il rapporto tra giustizia, informazione e reputazione. In realtà, prima che essere una regola giuridica costituisce un principio di correttezza, che peraltro è già sancito dal codice deontologico dei giornalisti e in parte risulta regolamentato da una norma della Cartabia.

Tuttavia, al di là delle perplessità sollevate dalle opposizioni parlamentari sul ddl Costa, con particolare riferimento all’intervento del Garante della privacy, ritengo che vi sia un profilo di criticità meritevole di maggiore attenzione. Non vi è dubbio, infatti, che esista una differenza fondamentale tra il diritto di essere informati sull’esito di un procedimento e la pretesa che quell’esito possa cancellare il valore informativo dei fatti emersi nel corso dell’inchiesta o del processo.

È questo il punto cieco di molta retorica che accompagna le nuove norme sull’obbligo di pubblicazione di assoluzioni e proscioglimenti, laddove sembra insinuarsi l’idea che il processo penale, o meglio il suo esito finale, sia l’unico metro per giudicare la rilevanza di una vicenda pubblica. Come se un’assoluzione sia in grado di trasformare automaticamente una storia di interesse collettivo in una non-notizia. Ma in una democrazia l’informazione non può funzionare in questo modo. La giustizia penale, invero, accerta le responsabilità individuali secondo standard probatori molto rigorosi. L’informazione, invece, ha il compito di raccontare fatti, contesti, comportamenti e conseguenze, che possono conservare un rilievo pubblico indipendentemente dalla loro rilevanza penale.

Tanto per esemplificare, nessuno può seriamente sostenere che il sistema di relazioni opache, di favori, di affidamenti e condizionamenti, che possono emergere da indagini e procedimenti penali possa perdere rilievo politico e amministrativo solo perché una qualificazione giuridica è stata esclusa. In altri termini, identificare la memoria dei fatti solo con il dispositivo finale di una sentenza non può certamente contribuire a formare un’opinione pubblica consapevole e documentata, per la semplice ragione che la storia giudiziaria e quella politica non coincidono mai perfettamente. Il problema è che una certa cultura politica sembra voler sostituire il diritto all’informazione con una sorta di diritto alla cancellazione dei fatti e del contesto in cui gli stessi si sono verificati. Si accetta che i giornali raccontino un’inchiesta soltanto a condizione che, anni dopo, l’assoluzione venga considerata una specie di colpo di spugna retroattivo.

Si dimentica, tuttavia, che un amministratore pubblico può essere assolto e aver comunque assunto decisioni discutibili; che un ministro può non aver commesso reati e aver esercitato il proprio ruolo in modo politicamente censurabile; che un dirigente può risultare penalmente innocente e aver mantenuto comportamenti incompatibili con gli standard di trasparenza richiesti da una funzione pubblica. La distinzione è essenziale: il processo penale stabilisce ciò che può essere punito; il dibattito pubblico valuta ciò che è opportuno, corretto, responsabile. Per questo l’obbligo di informare sulle assoluzioni è sicuramente condivisibile; non lo è, invece, la pretesa, più o meno esplicita, di trasformare l’assoluzione in una forma di riscrittura della realtà. I giornali hanno il dovere di riferire gli esiti dei procedimenti, anche quelli assolutori, ma non possono sottacere i fatti, perché la verità processuale è una cosa, la memoria pubblica è un’altra. Ne’ bisogna dimenticare quanto prescrive l’art. 48 della Costituzione, vale a dire che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”. E il controllo sull’osservanza di questo dovere spesso richiede la conoscenza dei fatti che emergono nei procedimenti penali, non solo quelli che si concludono con l’accertamento della responsabilità penale, ma anche quelli che terminano con un provvedimento di archiviazione o una sentenza di assoluzione.

*Già presidente Corte di appello Potenza