di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 7 maggio 2019
È quanto previsto dalla riforma sulla legittima difesa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Se non si risarcisce il derubato, niente condizionale. Nella legge sulla legittima difesa allargata, la tutela della persona offesa vince sui benefici per l'imputato. Si tratta di una regola che vale, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo.
Trattandosi di una nuova disciplina che incide in pejus sul trattamento sanzionatorio, essa non potrà avere effetti che per i futuri fatti di furto. Ma la regola potrebbe giocare effetti disincentivanti ex novo. Peraltro questo, come altri punti della neonata legge n. 36/19 del 26 aprile 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019), non mancano di spunti di discussione, ogni volta che si pensi a come si calerà nel concreto.
La norma (nuovo sesto comma dell'articolo 165 del codice penale) si limita a prescrivere che nel caso di condanna la sospensione condizionale della pena deve comunque essere subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Le praterie lasciate da questa formulazione sono sconfinate.
Ad esempio, nulla si dice a proposito di chi debba effettuare il pagamento, ed in particolare non si dice se l'imputato potrà avvantaggiarsi della sospensione condizionale quando il pagamento è fatto da un terzo (ad esempio un familiare). La logica della meritevolezza individuale del beneficio della sospensione condizionale porterebbe a dire che a pagare debba essere l'imputato. Una logica sostanziale porterebbe, invece, a dire che la vittima non debba perdere il risarcimento se effettuato da un terzo e che, quindi, anche il pagamento del terzo potrebbe essere rilevante.
Nulla si dice, poi, a proposito dei tempi e di eventuali rateizzazioni: l'imputato o chi per esso può pagare un po' alla volta. Questo può avere una rilevanza processuale? La norma parla di pagamento integrale e non di promessa di pagamento. Anche qui una strada potrà e dovrà essere trovata nelle aule di giustizia. Non è per nulla affrontato, poi, il caso di incapacità incolpevole a pagare. Se uno non può proprio pagare perché povero, privo di redditi e privo di proprietà, ci sono chance di recupero della sospensione condizionale?
La risposta negativa significa dire di no a chi potrebbe meritare il beneficio, ma non ha denari. Prevedibile che di tutto ciò di discuterà davanti alla Corte costituzionale. Peraltro non è da escludersi una valutazione a priori, da parte della legge, di un elemento di meritevolezza della sospensione condizionale agganciata a una resipiscenza operosa e fattiva del responsabile. Nelle aule di giustizia ai giudici spetterà poi di giudicare sulla quantificazione del danno. La sospensione condizionale è subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Quell'aggettivo "integrale" agiterà le discussioni di difensori e pubblici ministeri. La valutazione dell'integralità del risarcimento può dipendere dalla stima de bene sottratto, o da altri parametri più o meno oggettivi. Anche qui possono essere evidenziate posizioni diverse. Ma c'è comunque il danno morale, che ha una sua volatilità. Certo che il riconoscimento da parte della persona offesa di essere stata integralmente risarcita non potrà essere messo in discussione. Ma la contestazione da parte della persona offesa, che chiede/pretende un risarcimento maggiore non potrà essere un veto.
Ecco allora che il giudice dovrà valutare se la cifra sia o meno satisfattiva, aprendo la strada a possibili impugnazioni da parte della persona offesa. Si inserisce nel discorso della vita in salita della norma in commento anche il rilievo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale nel promulgare la legge ha segnalato che l'articolo 3 della legge subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Secondo il capo dello stato il trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina.









