di Massimiliano Lanzotto
La Città di Salerno, 25 luglio 2020
Non può deambulare ed è invalido al 100% secondo l'Asl, ma gli viene respinto il differimento di esecuzione della pena per motivi di salute. Il caso di Antonio Vicinanza, salernitano, condannato per reati legati agli stupefacenti, è arrivato in Cassazione.
A chiedere il giudizio sono stati sia la Procura generale di Salerno, guidata dal Pg Leonida Primicerio (in virtù del regolamento dell'ordinamento giudiziario che gli consente di impugnare una decisione "ogni qualvolta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica") che il difensore del detenuto, l'avvocato Agostino De Caro.
Entrambi i ricorsi contro l'ordinanza di diniego dei giudici del Tribunale di sorveglianza di Salerno sono stati accolti dalla Prima sezione della Cassazione (presidente Mariastefania Di Tommassi), che ha annullato il provvedimento impugnato e rimandato allo stesso tribunale gli atti per una nuova pronuncia.
L'arresto e la condanna. Sei anni fa Vicinanza veniva arrestato nell'ambito del blitz antidroga della polizia, "Alice", che colpisce un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ruota intorno alla figura di Ugo Corsini, con collegamenti importanti nei comuni dei Picentini, dove operano una "cellula" di spacciatori. Vicinanza viene poi condannato nei tre gradi di giudizio.
I problemi di salute. I problemi di salute compaiono durante la carcerazione. A settembre dello scorso anno, Vicinanza viene ammesso alla detenzione domiciliare dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il detenuto "non è nelle condizioni di svolgere le più comuni azioni quotidiane anche relative alla cura della propria persona", dice il referto medico. Inoltre, scrivono i medici, "non è in grado di assumere la posizione eretta".
Condizioni assolutamente gravi e non compatibili con il regime carcerario. E dunque gli viene concessa la detenzione domiciliare per essere assistito dai propri familiari. Il beneficio scade il 25 febbraio scorso. Tredici giorni prima, il 12 febbraio, al Tribunale di Sorveglianza di Salerno viene celebrata l'udienza per il differimento.
In quella circostanza, i giudici stabiliscono, sulla scorta di elementi in loro possesso, che la compatibilità è possibile, ma "mediante il ricovero in luoghi esterni ovvero presso un istituto penitenziario dotato di Servizio di assistenza intensificato". Sul punto scattano i ricorsi del pg e del detenuto, accolti anche dallo stesso pg della Cassazione, Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza dei giudici salernitani.
Le motivazioni della Cassazione. Per i giudici della Cassazione, il diniego al differimento dell'esecuzione della pena è stato deciso con "motivazione non adeguata". Perché non si è tenuto conto di relazioni sanitarie, come quella stilata dall'Asl Salerno, che specifica come il condannato non può attendere alle normali attività della vita quotidiana autonomamente, non deambula, non riesce ad assumere la posizione eretta".
Relazione che spiega come i problemi di salute del detenuto sono la conseguenza di un deficit neurologico. Gli Ermellini, inoltre, censurano la decisione del Tribunale territoriale nel punto in cui disponeva il trasferimento in un istituto dotato di assistenza sanitaria continua, senza disporre una perizia a monte che giustificasse tale decisione.
Nell'accogliere l'ordinanza impugnata, la Cassazione ha ribadito il principio che "in tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale".










