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di Giampaolo Piagnerelli


Il Sole 24 Ore, 17 aprile 2020

 

Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 16 aprile 2020 n. 12322. La pericolosità non attuale dell'imputato e una somma non quantificata in maniera precisa annullano la possibilità di procedere alla confisca nei confronti dell'imputato. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 12322/2020. La misura cautelare reale era voluta dalla Procura che aveva appellato la sentenza di merito in funzione della sproporzione dei redditi di un soggetto rispetto al reddito del proprio nucleo familiare.

Richiesta della Procura. La Procura peraltro ha evidenziato che la restituzione nel 1992 di tutti di beni oggetto di sequestro non era di ostacolo all'applicazione della confisca in funzione dei cambiamenti in diritto derivanti dall'introduzione della confisca disgiunta all'interno del Codice antimafia. Il tribunale non aveva proceduto alla confisca per la non pericolosità del soggetto che non era attaccabile nemmeno sul fronte dell'evasione fiscale vista l'adesione al condono n. 413/1991. La Procura ha eccepito come la reale pericolosità del soggetto fosse riferibile al periodo 1961/1984. Tuttavia si parlava di contatti e frequentazioni intervenute con soggetti autori di altri sequestri di persona o su mere presunzioni relative alla movimentazione non giustificata di somme di denaro. La Cassazione ha chiarito che per procedere alla confisca è necessario che il giudice della prevenzione debba individuare il momento iniziale della richiamata pericolosità, al fine di sostenere la correlazione con l'acquisto di beni. Si trattava di una tipologia particolare di confisca che si atteggiava quasi a confisca pertinenziale del nesso di derivazione del profitto illecito da una ben determinata fattispecie.

Conclusioni. Si legge nella sentenza che la confisca al più poteva essere effettuata attraverso un'affidabile quantificazione della somma evasa detratto l'importo versato in sede di condono e successivo "dimensionamento" della medesima sul valore degli investimenti realizzati in epoca posteriore all'anno 1992, nei limiti dunque di un'affidabile ricostruzione di pertinenezialità.