di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo*
Il Dubbio, 14 maggio 2026
Il redde rationem delle misure di prevenzione si avvicina. E, per una volta, la scelta di affidare la questione al massimo organo di giustizia europeo ha trovato concordi tutte le parti. Il 6 maggio 2026 si è appreso che il ricorso presentato dalla famiglia Cavallotti contro l’Italia è stato ufficialmente assegnato alla Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell’uomo. La decisione segna un passaggio storico per l’intero sistema delle misure di prevenzione patrimoniali e personali anche perché la sezione della Corte ha deciso di rimettere alla Grande Camera anche i ricorsi Macagnino e Marzo c/Italia, che riguardano la pericolosità generica. La conseguenza è che la decisione che verrà presa a Strasburgo riguarderà parametri convenzionali molto diversi, e soprattutto il thema decidendum riguarderà sia la pericolosità generica che quella qualificata.
Già nelle osservazioni depositate dal Governo italiano davanti alla Prima sezione della Corte EDU nel ricorso Cavallotti si chiedeva di allargare in modo significativo il perimetro delle questioni da sottoporre alla Grande Camera - paragonabile, in ambito europeo, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - chiedendo chiarimenti destinati a incidere non solo sulla pericolosità qualificata, oggetto diretto della vicenda, ma anche sulla pericolosità generica. Innanzitutto, si chiedeva alla Corte europea di chiarire il rapporto tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, tema strettamente connesso alla presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In particolare, si invitava a precisare il rapporto tra assoluzione penale e giudizio di pericolosità.
La giurisprudenza convenzionale, infatti, non impone soltanto di non valorizzare, nel procedimento di prevenzione, fatti già scrutinati in sede penale, ma richiede anche attenzione al linguaggio delle decisioni giudiziarie, affinché una misura adottata dopo un processo concluso senza condanna non si traduca, neppure indirettamente, in un’affermazione di responsabilità. In assenza di tali cautele, la distinzione tra i due procedimenti rischia di diventare puramente formale.
Un secondo tema riguarda la natura della confisca di prevenzione, che in Italia viene ormai qualificata come misura ripristinatoria e non punitiva, e quindi sottratta alle garanzie proprie del diritto penale e al principio di proporzionalità. Eppure l’intensità dell’ingerenza nel diritto di proprietà e la possibilità di fondare la misura su standard probatori attenuati avvicinano la confisca a una logica sostanzialmente sanzionatoria, rendendo indispensabile un rigoroso controllo di proporzionalità.
Un sistema che si accontenti di una generica sproporzione patrimoniale rischia di compromettere la funzione garantista dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, mentre la necessità di un collegamento - anche solo indiziario, ma concreto - tra beni e attività illecite rappresenta un presidio essenziale contro possibili derive arbitrarie. A questi temi si collegano altre questioni sensibili: la disponibilità dei beni formalmente intestati a terzi, la tutela dei soggetti in buona fede, la distribuzione dell’onere della prova e il rischio di inversioni incompatibili con i principi dello Stato di diritto. Inoltre - e questo sarà uno dei temi centrali della decisione della Grande Chambre - occorre evitare il rischio che l’ablazione patrimoniale si estenda indefinitamente nel tempo, perdendo ogni collegamento con l’attualità della pericolosità. Sul punto, nella recente sentenza Isaia c. Italia, la Corte EDU ha affermato che l’ordinamento interno dovrebbe limitare il periodo entro il quale i beni possono essere confiscati, per non rendere eccessivamente gravoso dimostrarne la provenienza lecita molti anni dopo l’acquisto.
La decisione di affidare alla Grande Camera anche il ricorso Macagnino e Marzo c. Italia, che riguarda la pericolosità generica, amplia il novero delle norme convenzionali che i ricorrenti ritengono violate, poiché i temi riguardano il diritto a un equo processo anche nel procedimento di prevenzione, il diritto al rispetto della vita familiare e del domicilio, nonché la protezione della proprietà privata. I temi che i giudici di Strasburgo dovranno affrontare sono anche di natura procedurale, in particolare il diritto delle parti di far valere le proprie argomentazioni e di ottenere una valutazione effettiva delle prove.
L’assegnazione del caso Cavallotti e dei ricorsi Macagnino e Marzo alla Grande Camera dimostra che la Corte EDU intende affrontare in modo organico l’intera materia delle misure di prevenzione, anche alla luce della direttiva europea del 2024. La futura pronuncia si annuncia epocale e avrà effetti paragonabili a quelli prodotti dalla sentenza della Corte europea “De Tommaso c/Italia” del 2017, i cui principi sono stati progressivamente ridimensionati dalla giurisprudenza interna. La Corte è oggi chiamata a una complessiva opera di sistemazione della materia, individuando criteri chiari e prevedibili affinché i cittadini possano avere certezza del diritto e prevedere le conseguenze delle proprie condotte. È un compito difficile, che dovrà confrontarsi con le spinte tese ad avallare un sistema che, in nome della lotta alla mafia, rischia di sacrificare diritti che appartengono a noi tutti.
*Osservatorio Misure di prevenzione e patrimoniali dell’Unione Camere penali italiane











