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di Francesco Machina Grifeo

 

Il Sole 24 Ore, 17 maggio 2019

 

Corte costituzionale - Sentenza 16 maggio 2019 n. 120. La Corte costituzionale, sentenza 120 depositata il 16 maggio, conferma la non applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto da parte dei giudici di pace. Il ricorso era stato sollevato dal Tribunale ordinario di Catania, adito in appello da un imputato per lesioni colpose (a seguito di un sinistro stradale) condannato dal locale giudice di pace alla pena di 400 euro.

Secondo il rimettente sussistevano tutti i presupposti per adottare una pronuncia di non punibilità, "atteso che la pena prevista per il reato di cui all'art. 590 c.p. rientra nei limiti edittali stabiliti dall'art. 131-bis, primo comma, cod. pen. e che si tratta, nella specie, di un'offesa di particolare tenuità, tenendo anche conto delle modalità della condotta, meramente colposa e alla luce dell'esiguità del danno cagionato alla persona offesa".

Di diverso avviso la Consulta che in primis ricorda la decisione delle Sezioni unite della Cassazione (n. 53683/2017) che ha affermato l'inapplicabilità dell'articolo 131-bis del codice penale ai reati di competenza del giudice di pace, in quanto il Dlgs. n. 274 del 2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) contiene già, nel suo complesso, "una distinta disciplina della materia". In particolare, l'articolo 34 regolamenta integralmente la fattispecie del fatto di particolare tenuità che così "scherma l'applicabilità, altrimenti operante, dell'art. 131-bis cod. pen.".

Si tratta dunque di "regimi alternativi". E le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, questa alternatività "risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale".

Il procedimento penale davanti al giudice di pace infatti configura "un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale". In particolare il giudice di pace è chiamato a conoscere di reati di ridotta gravità, espressivi, per lo più, di conflitti interpersonali a carattere privato. Per i quali "è stato configurato un nuovo e autonomo assetto sanzionatorio, nel segno della complessiva mitigazione dell'afflittività".

Sia per i reati di competenza del tribunale, sia per quelli di competenza del giudice di pace, rileva dunque la particolare tenuità del fatto: "ma i presupposti della non punibilità, nell'un caso, e della non procedibilità dell'azione penale, nell'altro, non sono pienamente sovrapponibili, ma segnano la differenza tra i due istituti". Lo scostamento di disciplina, maggiormente significativo, prosegue la decisione, risiede nella particolare valutazione che il giudice di pace è chiamato a fare per operare un bilanciamento tra il pregiudizio per l'imputato e l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

Nel complesso, osserva la Consulta, "la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 ha uno spettro più ampio dell'offesa di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., tant'è che incide più radicalmente sull'esercizio dell'azione penale e non già solo sulla punibilità". E infatti la pronuncia del giudice "non è iscritta nel casellario giudiziario, a differenza della sentenza che dichiara la non punibilità exart. 131-bis cod. pen.; né, a differenza di quest'ultima, la pronuncia di improcedibilità ex art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 è idonea a formare alcun giudicato sull'illiceità penale della condotta, come nella fattispecie dell'art. 651-bis cod. proc. pen.; neppure, per la stessa ragione, tale pronuncia è impugnabile dall'imputato, a differenza della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.".

In conclusione, per la Suprema corte "non viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza la non applicabilità, ritenuta dalla giurisprudenza, della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa di cui all'art. 131-bis cod. pen. in caso di reati di competenza del giudice di pace, per i quali opera invece la causa di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000".