di Andrea Magagnoli
Il Sole 24 Ore, 27 maggio 2019
Corte costituzionale - Sentenza 2 aprile - 20 maggio 2019 n. 122. La Corte costituzionale con la sentenza n.112 del 2019 pubblicata il giorno 15 del corrente mese dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 107, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE" nella parte in cui dispone l'applicazione della confisca nella forma diretta o per equivalente anche al prodotto del reato e non solo al suo profitto.
Il caso specifico - Il caso di specie trae origine dalla contestazione a carico di un cittadino dell'abuso di informazioni privilegiate ottenute nella sua qualità di consigliere di amministrazione di una società, all'accertamento della condotta illecita conseguiva l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca di alcuni beni immobili di cui lo stesso era il titolare.
La corte d'appello rigettava la richiesta di annullamento delle sanzioni applicate tanto che il procedimento proseguiva per Cassazione, il ricorrente preliminarmente eccepiva la palese illegittimità costituzionale della norma il cui contenuto violava in maniera evidente gli articoli 3 e 42 della Costituzione.
L'obiezione di legittimità, si fondava sull'asserita violazione del dettato costituzionale della disposizione nella parte in cui consente la confiscabilità del prodotto del reato, vale a dire all'equivalente della somma del profitto dell'illecito (ossia la plusvalenza ritratta dalle illecite operazioni di trading) e dei mezzi impiegati per realizzare l'illecito (ossia il denaro o le altre utilità impiegate dall'agente per finanziare dette operazioni di trading)". La questione veniva ritenuta fondata e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per il suo esame.
La decisione della Consulta - La tesi difensiva viene ritenuta fondata da parte dei giudici della Consulta i quali ravvisano nel contenuto dell'articolo 187-sexies una palese violazione del dettato costituzionale e della normativa sovranazionale. Osservano i giudici della Consulta come la norma oggetto del procedimento presenti un contenuto contrastante con i criteri ritenuti necessari per la norme penali al fine di potere essere ritenute costituzionali.
Infatti al fine di presentare tale carattere gli illeciti penali debbo contenere pene determinate nella loro entità in maniera proporzionata alla gravità dell'illecito al quale conseguono. Nel caso invece dell'articolo 187-sexies, secondo i giudici la pena determinata pare evidentemente eccessiva e assolutamente sproporzionata rispetto alla condotta illecita, con un evidente contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, non solo ma l'applicazione estesa al prodotto del reato pare determinata in violazione dell'art. 49, paragrafo 3, del Cdfue.
Peraltro proseguono i magistrati della Consulta un ulteriore aspetto d'illegittimità viene rilevato anche dal contrasto con il diritto di proprietà previsto dall'articolo 42 della Costituzione, infatti ove venisse consentita una confisca estesa anche al prodotto del reato, il diritto di proprietà verrebbe sicuramente compromesso al di fuori dei limiti previsti dal dettato costituzionale. I giudici della Corte costituzionale pertanto dichiarano con la sentenza 122/2019 l'illegittimità costituzionale dell'articolo 187- sexies del decreto legislativo n. 58/1998 nella parte in cui prevede che la confisca venga applicata non al solo profitto del reato ma anche al suo prodotto.









