di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 9 luglio 2021
I giudici hanno ribadito l'esigenza di assicurare "una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del reato" nel caso in cui sia un "fatto di lieve entità". La Corte costituzionale, ieri, con il deposito delle motivazioni della sentenza numero 143 ha inferto un ennesimo colpo al severo regime del bilanciamento delle attenuanti per i casi di recidiva reiterata.
Il caso in esame riguardava l'attenuante del "fatto di lieve entità" nel sequestro di persona a scopo di estorsione. Una circostanza, peraltro, introdotta dalla stessa Consulta con una sentenza del 2012, espressamente rivolta a mitigare le pene, particolarmente aspre, previste dall'articolo 630 del codice penale, in caso di minor gravità del fatto.
Punti fermi della Consulta, la proporzionalità della pena, la parità di trattamento tra i coimputati e la effettiva funzione rieducativa della sanzione penale, che perde di significato se eccessivamente sproporzionata. Nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, visto che la forbice tra il minimo e il massimo della pena edittale è di soli 5 anni, la Consulta ha ribadito l'esigenza di assicurare ' una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto - reato", precisando che "la disposizione censurata, nel precludere la prevalenza sulla recidiva reiterata dell'attenuante del fatto di lieve entità vanifica la funzione mitigatrice che questa Corte ha riconosciuto".
La Corte costituzionale ha riconosciuto, dunque, la possibilità di bilanciare con giudizio di prevalenza l'attenuante del "fatto di lieve entità" rispetto all'aggravante della cosiddetta recidiva reiterata, anche nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Il senso dell'intervento è chiaro: da una parte, rammenta che le pene eccessivamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto non giovano alla finalità rieducativa dell'articolo 27 della Costituzione; dall'altra ribadisce che il sistema penale si dota di circostanze attenuanti, la cui funzione mitigatrice non può essere annichilita dal legislatore.
La vicenda, da cui nasce la rimessione della questione di legittimità, da un processo davanti alla Corte d'assise d'appello di Bari che, pur riconoscendo l'attenuante in questione, a parità di fatto, condannava i recidivi a pene più elevate. La disparità di trattamento di pena, rispetto a medesime e non gravi circostanze di fatto, modo e tempi, e la necessità di adeguare la condanna alla non eccessiva gravità del comportamento illecito erano state le argomentazioni della Cassazione poste alla base della questione di legittimità costituzionale.
La corte d'assise d'appello, riformando il giudizio di primo grado, aveva infatti deciso, di riconoscere a tutti gli imputati questa attenuante, in quanto il sequestro si era consumato per poche ore e nei confronti di un partecipante al sodalizio, che aveva sottratto del denaro dalla vendita di stupefacente che gli era stato consegnato dai sodali in custodia.
Al giudice non era però sfuggito nelle sue argomentazioni a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, che proprio con la sentenza del 2012 la Consulta aveva affermato la funzione mitigatrice dell'attenuante del "fatto di lieve entità", soprattutto rispetto ai casi di risposte punitive improntate a particolare asprezza anche in ragione di interventi di natura emergenziale. L'avvocatura dello Stato aveva obiettato che la questione dovesse essere considerata infondata visto che il giudice ben avrebbe anche potuto escludere la recidiva reiterata nel caso non obbligatoria. La Corte costituzionale dal canto suo aveva risposto che non avrebbe potuto abdicare dall'offrire una risposta alla questione in concreto proposta.
Il problema si era posto dopo la legge numero 251 del 2005, la 'ex Cirielli', che fu animata da un generale senso di inasprimento del sistema penale soprattutto in riferimento ai recidivi, sia in termini di aumenti della pena che di divieti ai benefici penitenziari. Obiettivo del legislatore era inasprire la risposta sanzionatoria; tuttavia questo ha creato un effetto dirompente sull'esponenziale aumento della pena in modo indipendente rispetto alla gravità del caso concreto. È anche per tale motivo che va ricordato che il regime del divieto della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, introdotto proprio dalla ex Cirielli, sia stato più volte oggetto di verifica della legittimità costituzionale nei singoli casi e che numerose siano state le pronunce, in cui la Consulta ha restituito al giudice il potere di valutare in concreto la prevalenza delle singole attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, soprattutto per i reati in cui le prime avrebbero inciso sul giudizio di un minor gravità della condotta, rispetto ad una pena finale proporzionata e costituzionalmente orientata nel senso della finalità rieducativa.











