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di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2020

 

Non esiste un profilo di illegittimità costituzionale nelle norme che impediscono l'accesso al rito abbreviato per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo. Questa la conclusione della Corte costituzionale con la sentenza 260/2020 depositata ieri e scritta da Francesco Viganò. La Consulta ha così giudicato infondate le questioni sollevate dalla Corte d'Assise di Napoli e dal tribunale di Piacenza in 2 processi per omicidi maturati nell'ambito familiare.

La Consulta con la sentenza n. 260 ha dichiarato non fondate le censure sollevate sulla legge n. 33 del 2019. Depositate le motivazioni sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo. La Corte costituzionale con la sentenza di oggi n. 260, come era stato già anticipato nel comunicato dello scorso 18 novembre, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge n. 33 del 2019 dalla Corte d'assise di Napoli e dal Tribunale di Piacenza, nell'ambito di due processi a carico di imputati accusati di aver ucciso, rispettivamente, il padre e la moglie.

La disciplina censurata - che esclude il rito abbreviato per gli imputati ai quali può essere applicato l'ergastolo - rappresenta per i giudici delle leggi espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale e non contrasta con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), con il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (articolo 27, secondo comma, della Costituzione), né con la regola del giusto processo e della ragionevole durata (articolo 111, secondo comma, della Costituzione).

Le finalità della norma - prosegue la Consulta - "possono essere o meno condivise", ma non sono irragionevoli o arbitrarie, con essa infatti si è voluto assicurare, per i delitti più gravi previsti dall'ordinamento, la celebrazione di un processo pubblico davanti a una corte d'assise e non a un giudice monocratico, nel quale anche le vittime hanno la possibilità di essere ascoltate.

Un obiettivo che secondo la Corte necessariamente comporta tempi più lunghi, ma "l'individuazione delle soluzioni più idonee ad assicurare un giudizio in grado di raggiungere, in tempi ragionevoli, il suo scopo naturale e cioè l'accertamento del fatto e delle relative responsabilità, nel rispetto dei diritti della difesa", è una scelta che spetta al legislatore e sulla quale la Corte costituzionale non può sovrapporsi.

Per quanto riguarda anche il diritto di difesa la Consulta afferma che non ci sono violazioni sia perché il legislatore è legittimato a vietare l'accesso a determinati riti alternativi a imputati colpevoli di gravi reati, come appunto quelli puniti con l'ergastolo, sia perché non esiste il diritto dell'imputato a ottenere la celebrazione del processo "a porte chiuse" a tutela della sua dignità e riservatezza. Il principio della pubblicità del processo è infatti "non solo una garanzia soggettiva per l'imputato, ma anche un connotato identitario dello Stato di diritto, a tutela dell'imparzialità e obiettività dell'amministrazione della giustizia, sotto il controllo dell'opinione pubblica".

La sentenza infine sottolinea che l'applicazione della legge 33/2019 non comporta automaticamente l'effettiva condanna all'ergastolo dell'imputato giudicato colpevole, poiché la corte di assise ha sempre la possibilità di riconoscere l'esistenza di circostanze attenuanti che possono comportare l'adozione di una pena inferiore.