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di Mariolina Iossa

Corriere della Sera, 26 luglio 2025

La sentenza dichiara inammissibile l’intervento attivo di altre persone e punta sulla reperibilità di dispositivi di autosomministrazione: “diritto ad avvalersene se reperiti in tempi ragionevoli rispetto allo stato del paziente”. La somministrazione del farmaco in caso di suicidio assistito non può essere effettuata da un’altra persona. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile l’intervento attivo di una persona che non sia l’ammalato. La pronuncia risponde ad un ricorso di una donna toscana paralizzata dal collo in giù che, pur avendo i requisiti per accedere al suicidio assistito, non può autosomministrarsi il farmaco.

Con la sentenza, depositata oggi, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze riguardo il reato di omicidio del consenziente.

I dispositivi di autosomministrazione - Le questioni sono state dichiarate inammissibili perché, secondo la Corte, “il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti”, ossia una pompa infusionale attivabile con comando vocale o tramite la bocca o gli occhi. La Consulta ha rilevato che “l’ordinanza di rimessione si è espressa sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’azienda sanitaria locale”, essendosi il giudice a quo fermato a una “presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale”, mentre avrebbe dovuto coinvolgere “organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di Sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale”. La sentenza precisa che dove questi “dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente” la donna “avrebbe diritto ad avvalersene”.

Bazoli (Pd): “Il servizio sanitario deve accompagnare i malati” - “L’ennesima sentenza della Corte sul fine vita mi pare chiuda il dibattito e ogni possibile dubbio sul ruolo del servizio sanitario nazionale - ha subito commentato il senatore Alfredo Bazoli, vice presidente dei senatori del Pd -. Chiamata a pronunciarsi sull’aiuto al suicidio di una persona priva dell’uso degli arti, la Corte dice con chiarezza ciò che noi sosteniamo da tempo, e cioè che la persona ha il diritto di essere accompagnata dal servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio assistito”. Al diritto, continua Bazoli, corrisponde un obbligo del servizio sanitario nazionale, nel “doveroso ruolo di garanzia che è innanzitutto presidio delle persone più fragili”, come si legge nella sentenza. “A questo punto non ci sono più dubbi - conclude Bazoli -, il testo sul suicidio assistito in discussione in commissione dovrà essere necessariamente integrato con una espressa e chiara previsione del coinvolgimento del servizio sanitario nazionale”.