di Vincenzo Musacchio
huffingtonpost.it, 22 marzo 2022
In Commissione Giustizia della Camera. Non possiamo dire cosa accadrà, riteniamo tuttavia che l’elaborato sia ancora migliorabile ed emendabile.
Da quello che abbiamo potuto leggere, questo è il contenuto del testo approvato in Commissione Giustizia: “I benefici sono concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter o dell’articolo 323-bis del codice penale, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile”.
“Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie sia in quelle della giustizia riparativa”.
Al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Nei casi di cui al comma 1-bis, il giudice, prima di decidere sull’istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefìci il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo”.
Analizziamo i punti, a nostro parere, ancora emendabili.
L’aspetto risarcitorio - È giusto che il giudice di sorveglianza tenga conto delle iniziative del condannato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie, sia in quelle della giustizia riparativa. Se parliamo di boss di primo livello l’aspetto risarcitorio, però, è di ardua interpretazione ed applicazione. Chi ha interrotto i rapporti con la mafia solitamente non ha la possibilità economica di risarcire. Chi non ha interrotto i rapporti con la mafia invece risarcirà facilmente perché avrà la possibilità economica di farlo. Il giudice come valuterà queste due circostanze nella concessione del beneficio richiesto? Aspetto questo di non poco conto soprattutto dal punto di vista fattuale.
La previsione dei pareri delle Dda e della Dna - I pareri dei pubblici ministeri delle Direzioni distrettuali antimafia e della Direzione nazionale antimafia dovrebbero essere vincolanti poiché sono gli unici organi giudiziari che conoscono approfonditamente la realtà di origine degli ergastolani e la loro storia giudiziaria. Non sarebbe sconveniente far relazionare anche i direttori delle carceri dove hanno scontato la pena inflitta. Il trattamento e il percorso rieducativo intramurario sono da valutare con massima attenzione.
La decisione sui benefici attribuita ai tribunali di sorveglianza - Non mi convince la decisione di dare la competenza ai tribunali di sorveglianza distrettuali. Avrei preferito un tribunale di sorveglianza unico a Roma che, di fatto, potrebbe agevolmente decidere sui benefici così come è già previsto in materia di 41 bis. La distrettualità rischia di produrre disparità di trattamento poiché sarebbe possibile che su un medesimo clan mafioso possano giudicare più tribunali di sorveglianza, essendo i detenuti reclusi in carceri diverse. Questo potrebbe produrre disuguaglianze certamente non auspicabili.
L’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata - Il sottoposto al regime di ergastolo ostativo ha l’onere di indicare la prospettazione di massima delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al tribunale la decisione finale, alla stregua dell’esame della documentazione e degli atti prodotti. Il pericolo è invece frutto di un giudizio prognostico (cioè un giudizio che, pur svolgendosi dopo la commissione del fatto, ha bisogno di poter analizzare anche il momento precedente al compimento della condotta) - spettante al giudice - su cui la parte può incidere in modo solo relativo, manifestando la correttezza del percorso rieducativo. La norma parla di un onere della prova. Chi dovrà fornirla al tribunale di sorveglianza, il condannato o il pubblico ministero?
L’effettivo ravvedimento - Si parla di “effettivo ravvedimento” dell’interessato, accertato dal giudice di sorveglianza. Il carattere dell’effettività, implica l’evidenza e la valutazione in concreto. Siamo di fronte a un “pentimento” del soggetto che ha commesso il reato, il quale riconosce la gravità delle sue azioni. A dimostrare tale ravvedimento deve concorrere anche il progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle precedenti scelte criminali in termini di “certezza” o di elevata e qualificata “probabilità” confinante con la certezza. Per avere i benefici inoltre non dovrebbe valere la dissociazione. Il giudice dovrà esperire un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatico adeguamento della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati per i quali quest’ultimo ebbe a subire la sanzione penale. Fra i predetti comportamenti ben possono ricomprendersi quelli solidaristici, che testimoniano l’adesione del condannato a principi e valori della società nella quale egli dovrebbe reinserirsi. Per il giudice quindi diventa requisito imprescindibile per l’accesso del condannato non collaborante al beneficio richiesto? A nostro giudizio, sì.
Il contributo fornito dal condannato alla realizzazione del diritto alla verità - Questa formula va giustamente posta a tutela della dignità delle vittime che non dimentichiamolo, hanno sacrificato la loro vita per la salvaguardia di quei diritti lesi dai delitti mafiosi. Il concetto di diritto alla verità va riferito a tutto quanto blocca, come scelta consapevole, le indagini sui fatti nel merito. Il contributo alla realizzazione della verità non è una “collaborazione nascosta” bensì l’esigenza insopprimibile di offrire alle vittime di gravi crimini mafiosi un diritto non solo all’individuazione del colpevole, ma al compimento di indagini effettive e alla riparazione completa del pregiudizio patito, per raggiungere la quale occorre perseguire in tutti i modi possibili l’esigenza di verità. Siamo di fronte a un raffronto forte fra la verità processuale che è dovuta alle vittime e la verità storica che reclama la società nel suo complesso. Eliminare l’ancoraggio alla collaborazione richiederà ogni volta indagini nuove, non semplici da fare ma neanche impossibili da realizzare.
Le dettagliate informazioni di cui deve disporre il giudice - Bene la previsione di informazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Al posto del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente riguardo al luogo dove il detenuto risiede, si doveva preferire il comitato provinciale competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Avrei anche in questa circostanza ricompreso le informazioni assunte dal direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Questo insieme di dati comporterebbe sicuramente un giudizio maggiormente completo.
Gli obblighi e i divieti imposti - Possono essere previsti una serie di obblighi o divieti che possono essere determinati all’atto della concessione dei benefici. L’obbligo o il divieto di permanenza in uno o più Comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; l’obbligo di adoperarsi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata. Tali imposizioni appaiono logiche poiché la pericolosità sociale di chi è stato ad esempio a capo di un sodalizio mafioso ben può rivelarsi in concreto assai più intensa di quella espressa da un affiliato o da chi abbia semplicemente manifestato la propria adesione morale al sodalizio stesso.










