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di Damiano Aliprandi


Il Dubbio, 26 ottobre 2019

 

Da esaminare due casi di illegittimità sollevati dalla Cassazione. La Consulta dovrà decidere sulla questione di illegittimità costituzionale del 41bis, relativamente alla parte del comma secondo quater, lett. f), secondo periodo, che impone all'Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità per i detenuti di scambiare oggetti tra loro, anche se appartengono al medesimo gruppo di socialità. A sollevare la questione è stata la Cassazione.

Tutto ha avuto inizio grazie al reclamo proposto dall'avvocata Barbara Amicarella del foro de L'Aquila, in seguito al cui accoglimento, dinanzi al magistrato di sorveglianza di Spoleto, l'Avvocatura di Stato aveva proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Perugia: il ricorso veniva respinto, ma l'Avvocatura di Stato proponeva ricorso per Cassazione e in quella sede la Corte ha trasmesso gli atti alla Consulta, come del resto aveva sin dall'inizio auspicato l'avvocata Barbara Amicarella. Nel frattempo si è aggiunto un altro caso simile seguito questa volta dall'avvocata Piera Farina e, sempre la Cassazione, ha dichiarato fondata la questione di illegittimità costituzionale.

Entrando bene nella questione, bisogna riportare ciò che dice la lettera f) dell'articolo 41bis, ovvero dove prevede l'adozione di "tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi".

Tutto si basa sull'interpretazione data dall'inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole 'socialità' e 'scambiare'. Non è una questione da poco, perché si potrebbe evincere che tale la disposizione avrebbe contemplato "l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità" e pertanto "l'assoluta impossibilità" deve ritenersi riferito alle comunicazioni fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, con l'ovvia conseguenza che non è richiesto di impedire in modo così radicale lo scambio degli oggetti. Da ricordare che il divieto di "cuocere cibi", invece, è decaduto grazie alla sentenza 26 settembre 2018, n. 186 della Corte costituzionale.

Il tribunale di sorveglianza di Perugia, come detto, aveva accolto il reclamo, disapplicando le determinazioni assunte dall'Amministrazione penitenziaria ordinandole di emettere un Ordine di Servizio volto a consentire il passaggio di oggetti e di generi alimentari tra i detenuti facenti parte del medesimo gruppo di socialità, soprattutto perché essendo lo scambio di oggetti comunque limitato a quelli di "modico valore" - con conseguente impossibilità di configurare alcuna "posizione di supremazia" tra i detenuti - il divieto di scambio tra soggetti del medesimo gruppo di socialità non poteva essere giustificato da ragioni di sicurezza.

Il concetto è semplice. Nel medesimo gruppo di socialità, i detenuti al 41bis possono parlare tra di loro e non si comprende il fatto perché non sia consentito lo scambio di oggetti e il cibo, visto che non fa vanificare lo scopo primario del 41bis: ovvero quello di recidere i collegamenti tra il detenuto e l'associazione criminale di appartenenza.

Alla fine, con il ricorso dell'avvocatura di Stato, si è giunti in Cassazione. Il sostituto Procuratore generale della Repubblica, con requisitoria scritta, condividendo l'Ordinanza impugnata per aver interpretato la norma restrittiva in maniera rispettosa dei fondamentali principi costituzionali, ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dal ministero della Giustizia.

La prima sezione penale della Cassazione, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41bis, comma 2- quater della lettera f), disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendendo il giudizio in corso.