di Giovanna De Minico*
Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2025
Sembrerebbe che il Governo abbia solo espresso la sua opinione sulla sentenza della Corte di Cassazione in tema di migranti illegittimamente trattenuti. Quindi, il Governo sarebbe come un privato cittadino che parla al bar sorseggiando un caffè con un suo amico; salvo il fatto che il dissenso rispetto l’operato della Corte non è manifestato all’amico del bar, ma opportunamente diffuso a tutti i cittadini. La differenza riguarda dunque il solo ambito soggettivo dei destinatari dell’opinione governativa; o un occhio più attento coglie una più significativa distanza? Un passo indietro ci può aiutare a districare la matassa. Nel 2015 il Consultative council of european judges aveva appunto consigliato quattro cose ai governi nazionali:
- Il rispetto della divisione dei poteri finalizzato a trattenere ciascun ordine entro il proprio steccato, frenando i tentativi di sconfinare nell’orto altrui.
- La base giuridica della legittimazione dei giudici.
- La ricaduta di questo regolamento dei confini sia nel divieto di sostituzione tra i poteri che nel dovere di controllo reciproco per assicurare che ciascuno faccia il suo lavoro, non quello del vicino, pur in un ininterrotto dialogo.
- La facoltà per il Legislatore e l’Esecutivo di criticare le decisioni dei giudici, a condizione di non comprometterne l’indipendenza.
L’ultimo punto è proprio il parametro che ci occorre per capire se la dichiarazione del Governo sia legittima o meno. Il Consiglio consultivo dei giudici europei, il cui pensiero è stato ben chiarito dal Primo presidente della Corte di cassazione, ha posto un unico limite al diritto di parola del Governo: il suo discorso non deve minacciare, né tantomeno alterare, l’indipendenza, attributo inalienabile della Magistratura in quanto prerogativa a difesa dei diritti, e non privilegio di casta. In caso contrario, le parole da atto lecito diverrebbero un fatto illecito.
Domanda: quando la parola ha questo potere eversivo? Lo avrà quando il dire proietta un’ombra sulla valutazione obiettiva della Corte che induce i cittadini a pensare che la Corte abbia reso un giudizio politico, in luogo di uno sereno e neutrale, contro la maggioranza di governo. Ritengo che questo punto sollevi pochi dubbi, ma a me non basta questo limite e invito il lettore a un’ulteriore riflessione sulla sua insufficienza.
Questo è l’unico divieto al quale il Governo si deve attenere? Oppure, l’art. 21 Cost. ha per il Governo un’estensione più ristretta di quella riferita al comune cittadino perché alle parole dell’autorità possono seguire atti o le stesse possono essere precedute da atti di concreto compimento del pericolo, non più dunque solo minacciato?
Il discorso tanto asciutto quanto tagliente della Presidente Meloni rientra proprio in questa ipotesi: la sua critica è l’epilogo di una politica, che, con la scusa di mettere in sicurezza le parti processuali, vuole in realtà allontanare il pm dal giudice per attrarlo a sé e, in ultima istanza, vuole bruciare l’indipendenza della magistratura. E con essa si cancellano altresì secoli di cultura liberale a difesa dell’autonomia dei giudici dalle mire espansive degli altri poteri. Qui non è stato minacciato un evento futuro e incerto, vale a dire la perdita della credibilità popolare dei giudici a causa della loro parzialità, ma annunciato il suo accadere con l’approvazione del disegno di legge di revisione costituzionale sulla separazione delle carriere.
La dichiarazione della Presidente del Consiglio non andava fatta, non per bon ton istituzionale, merce davvero rara dopo le quotidiane lezioni della coppia Trump/Musk, ma per ragioni di difesa dello Stato di diritto. La rule of law non può significare solo - come dice il Consiglio consultivo dei giudici europei - che le critiche governative non devono costituire un attacco all’indipendenza, perché il principio ci dice ben altro. La libertà di parola, in quanto ancella della funzione pubblica, non deve lavorare come una leva per ridisegnare asimmetricamente i confini tra i poteri a vantaggio di uno solo, l’Esecutivo.
Le nostre libertà, bene ultimo affidato alle cure della giustizia, richiedono invece che i giudici siano autonomi perché l’unica dipendenza legittima è quella verso la legge e quindi verso i diritti da essa riconosciuti. Il principio di legalità, al quale nessun potere si può sottrarre, assicura che le nostre libertà siano rispettate a prescindere dal colore della maggioranza di turno. Pertanto, la protezione non meteoropatica dei diritti varia in ragione del grado di indipendenza assicurato ai magistrati. In sintesi, il Governo dovrebbe esternare meno e proteggere di più.
*Professore di Diritto Costituzionale Università Federico II di Napoli











