di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2024
Il risarcimento deve rappresentare il massimo sforzo economico. Per ottenere la sospensione del processo con messa alla prova è necessaria la riparazione del danno: un risarcimento che non può essere simbolico ma deve essere l’espressione del “massimo sforzo” economico da parte dell’imputato. La Corte di cassazione, con la sentenza 37187, accoglie il ricorso del Pm, contro il via libera alla probation nei confronti di un condannato per il reato di ingiuria da parte del Tribunale militare. La Suprema corte, nel chiarire che per la messa alla prova si applicano le regole del Codice di rito penale ordinario, e dunque la disciplina dell’istituto è esattamente la stessa, esclude la possibilità di accedere al beneficio con un risarcimento, nello specifico di 150 euro, solo simbolico.
I giudici di legittimità sottolineano, infatti, che ai fini della messa alla prova la prescrizione relativa alla determinazione del danno (articolo i68, comma 2 del Codice penale è particolarmente rilevante e si basa soprattutto sulla gravità del fatto. Nel caso esaminato, sottolinea la Cassazione, il danno è stato quantificato, illegittimamente, in termini simbolici. Il giudice non ha motivato, come era obbligato a fare le ragioni della sua scelta né indicato i criteri utilizzati, sia rispetto alla reale entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa, sia rispetto alle possibilità materiali dell’imputato “al fine di riscontrare se la somma di cui ha imposto la corresponsione sia espressione del “massimo sforzo” esigibile e si ponga in rapporto di proporzione e di adeguatezza con la materialità del reato e le sue conseguenze”.
Il presupposto per ottenere la messe alla prova è duplice “nel senso - si legge nella sentenza - che l’attività riparatoria deve essere tale per cui questa è finalizzata a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, anche, nei limiti del possibile, a risarcire il danno cagionato alla persona offesa che, pertanto costituisce condizione imprescindibile per l’accesso all’istituto”.
I giudici di legittimità insistono anche - ai fini della concessione del beneficio - sull’idoneità del programma di trattamento, ai fini del recupero sociale del soggetto interessato, e sulla necessità di formulare una prognosi favorevole per l’imputato in merito al fatto che, per il futuro, si asterrà dal commettere altri reati. Previsione quest’ultima che accomuna la nuova causa di estinzione del reato alla sospensione condizionale della pena. Una valutazione che può essere fatta utilizzando tutti gli strumenti in grado di offrire i dati sui quali il giudice potrà basarsi: dalla polizia giudiziaria, ai servizi sociali.











