sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Raphael Zanotti

La Stampa, 10 gennaio 2023

Isolamento dagli altri detenuti, nessun giornale o rivista, ora d’aria limitata e solo un colloquio al mese con i familiari: storia di una norma nata per sedare le rivolte in carcere e ora applicata per tutt’altri motivi. Dal 19 ottobre scorso l’anarchico Alfredo Cospito è in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41-bis che gli viene applicato. Ma cosa prevede esattamente questo regime carcerario?

Le limitazioni

  • Isolamento - Il detenuto vive in una cella singola e non può avere contatti con gli altri detenuti, non ha accesso alle parti comuni del carcere.
  • Ora d’aria - Viene concessa solo per alcune tipologie di reato e per un massimo di due ore al giorno. Anche in questo caso è svolta da soli, senza contatti con altri detenuti.
  • Sorveglianza - Il detenuto è costantemente sorvegliato da un reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria - Lo stesso reparto non può avere contatti con altri agenti di polizia penitenziaria
  • Familiari - Un solo colloquio con i familiari, una volta al mese, viene concesso solo per alcune tipologie di reato. Il colloquio ha una durata massima di un’ora. I detenuti possono vedere i propri familiari solo attraverso un vetro. Non è previsto alcun contatto fisico. Se non è possibile il colloquio, il direttore del carcere può autorizzare, solo motivandolo, un colloquio telefonico al mese della durata di 10 minuti
  • Difensore - Non ci sono limiti di numero e durata ai colloqui con il proprio avvocato
  • Posta controllata - Ogni lettera scritta o ricevuta dal detenuto viene aperta, letta e autorizzata
  • Oggetti e somme - Limiti alle somme in denaro, ai beni e agli oggetti che i detenuti possono acquistare all’interno del carcere o ricevere dall’esterno (penne, quaderni, bottiglie...)
  • Rappresentanti - Esclusione dalle rappresentanze dei detenuti
  • Libri e riviste - Il detenuto non può detenere alcun libro o rivista tranne particolari autorizzazioni

Una norma nata per tutt’altro - Quando è nato il carcere duro e perché? In realtà il 41-bis è nato in un particolare contesto storico e per una specifica finalità: evitare le rivolte in carcere. La Legge Gozzini, nata nel 1986, prevedeva che in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza il ministro della Giustizia potesse sospendere le normali regole di detenzione in carcere per alcuni detenuti. La sospensione doveva essere motivata dalla necessità di riportare nelle carceri l’ordine e la sicurezza. Una volta ottenuto questo obiettivo, la sospensione andava immediatamente revocata. Si trattava dunque di una norma applicabile per situazioni interne al carcere.

Nel 1992 tutto cambia. Dopo la strage di Capaci nella quale perse la vita il giudice Giovanni Falcone il 41-bis viene esteso e la ratio ora diventa regolare i rapporti tra l’interno e l’esterno del carcere. L’obiettivo è colpire i mafiosi che, pur da dietro le sbarre, sono in grado di dare ordini alla loro organizzazione. Anche in questo caso è il ministro della Giustizia che, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, possono sospendere le garanzie ad alcuni detenuti, in particolare quelli condannati, indagati o imputati per mafia. È un cambio radicale della norma, anche perché in precedenza la stessa non è stata praticamente mai applicata. Anche in questo caso la norma ha carattere temporaneo. Inizialmente doveva durare tre anni. Ma in Italia non c’è nulla di più strutturale di ciò che è temporaneo. E infatti la norma viene prorogata per 10 anni fino a quando, nel 2002, con il governo Berlusconi II, il carcere duro diventa stabile nel regime penitenziario.

A chi si applica? Il regime nato come temporaneo contro le rivolte, trasformato in un provvedimento antimafia, diventa stabile e viene via via allargato a varie categorie. Oggi può essere applicato ai detenuti che sono in carcere per i seguenti reati:

  • Terrorismo ed eversione
  • Mafia
  • Riduzione in schiavitù
  • Prostituzione minorile
  • Pedopornografia
  • Tratta di persone
  • Acquisto e vendita di schiavi
  • Violenza sessuale di gruppo
  • Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione
  • Associazione a delinquere per contrabbando di tabacchi
  • Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga

Chi può revocare il carcere duro? Solo il tribunale di sorveglianza e solo in caso di reclamo e solo dopo che dovesse seguire una decisione che dichiara il provvedimento illegittimo. Oppure quando scadono i termini e non ci sono proroghe.

Le critiche e la compatibilità con la Costituzione - Nel corso degli anni ci sono state critiche nei confronti del 41-bis. Nel 1995 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumati e degradanti ha definito il 41-bis come un trattamento inumano e degradante. La prolungata restrizione provocava effetti dannosi che alteravano facoltà sociali e mentali dei detenuti, spesso irreversibili. Nel 2000 la Corte dei Diritti dell’Uomo non ha ritenuto il 41-bis in contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ma ha censurato alcuni suoi contenuti e alcuni suoi aspetti attuativi.

Nel 2003 Amnesty International ha sostenuto che il 41-bis, in alcuni casi, rappresenta un trattamento crudele inumano e degradante del prigioniero: E nel 2007 un giudice degli Stati Uniti ha negato l’estradizione del boss mafioso Rosario Gambino perché a suo avviso il carcere duro italiano è assimilabile alla tortura. La Corte Costituzionale italiana si è più volte espressa sul 41-bis dichiarandolo in linea di principio conforme ai principi costituzionali, ma ha anche sottolineato come in alcuni casi vengano riservati ai detenuti trattamenti penali che sono contrari al senso di umanità, non ispirati alla funzione rieducativa del carcere e rivolti non ai singoli ma indiscriminatamente ai detenuti selezionati solo sulla base del titolo di reato