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di Luigi Ferrarella

Corriere della Sera, 22 settembre 2023

Davide Fontana, condannato a 30 anni, potrebbe accedere al programma introdotto dalla riforma Cartabia nel 2021. È il primo caso in Italia per reati di questo tipo. C’è un triplo equivoco attorno all’invio al Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano della richiesta di Davide Fontana, l’uomo condannato in primo grado a 30 anni a Busto Arsizio per aver accoltellato e fatto a pezzi l’ex compagna Carol Maltesi.

Il primo é che non comporta alcun premio, sconto o beneficio processuale o carcerario. Il secondo é che neanche si sa se a uno di questi programmi di giustizia riparativa, introdotti nel 2021 dalla legge che porta il nome della ex presidente della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia Marta Cartabia, l’uomo potrà essere ammesso, essendo sinora stata autorizzata dai giudici soltanto la sottoposizione della sua richiesta a uno dei Centri previsti dalla legge e finanziati in Lombardia dalla Regione. Il terzo e principale equivoco è che questi programmi di giustizia riparativa concettualmente non hanno tanto come nocciolo la relazione tra l’autore del reato e la vittima o i suoi familiari, ma tra l’autore del reato e la società che é stata lacerata dal reato. Non sono cioè una sorta di “aggiustamento privato” tra il reo e le sue vittime, non puntano a un loro (ri)abbraccio oscenamente posticcio o peggio ancora a una forzata riappacificazione, ma a un rapporto tra l’assassino e la generalità dei cittadini in vista di una rinnovata sicurezza e rispetto sociali. Il baricentro sta sullo strappo violento alla convivenza civile, sulle conseguenze devastanti arrecate alla società dal reato, sul conflitto con la comunità generato dall’autore del reato.

La persona - sia che sia già stata condannata come in questo caso in primo grado, sia che sia ancora in attesa di processo - può proporre ai giudici l’istanza di ammissione al “programma di giustizia riparativa ritenuto più idoneo”. Il giudice non decide che ha senso fare questo programma, ma decide solo che la richiesta di ammissione può essere inviata a uno dei Centri previsti dalla legge, i cui mediatori specializzati valuteranno poi se il programma é fattibile, e (se sì) quale contenuto debba provare ad avere.

La legge non pone preclusioni sul tipo o sulla gravità del reato commesso, ma raccomanda al giudice una valutazione in concreto, caso per caso: ed ecco perché, sebbene ovviamente sia in prospettiva più frequente l’applicazione in vicende di bassa o media gravità, potranno darsi applicazioni (come per la prima volta nella vicenda di Busto Arsizio) persino anche per omicidi.

Il giudice in questa fase, cioè per decidere se sia possibile o no l’invio della richiesta, deve a cquisire il parere della vittima o dei suoi familiari (non vincolante, tanto che per esempio nel caso di Busto il legale dei familiari di Carol Maltesi aveva riferito che essi non vogliono avere alcun contatto con l’assassino), e poi deve solo valutare due condizioni di legge: “che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede”, e “che non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti”. Se l’invio della richiesta della persona viene autorizzato dal giudice, tocca poi al Centro soppesarne la fattibilità e l’eventuale contenuto.

In generale, specie per i piccoli reati, l’istituto più comune é la mediazione attraverso l’incontro diretto (guidato appunto dai mediatori) fra l’autore del reato e le vittime, ma questo non é l’unico istituto possibile. Esiste ad esempio anche il dialogo riparativo a partecipazione allargata, che va oltre il rapporto bilaterale tra reo e vittime, ma cerca di far dialogare chi ha commesso il reato con la comunità il cui tessuto é stato lacerato dal reato.

E nella legge il concetto di comunità racchiude non soltanto (se lo desiderano) i familiari della vittima, ma anche persone che la conoscevano, amici dell’una o dell’altro, persone che anche in altri contesti si siano però magari trovate nella stessa condizione delle vittime di quel reato, associazioni rappresentative degli interessi colpiti dal reato, ed eventualmente anche rappresentanti di enti pubblici e autorità, “oltre - aggiunge la legge - che chiunque vi abbia interesse”.

In questo dialogo allargato, infatti, la finalità è promuovere la possibilità che il reo percepisca e riconosca l’impatto che il male che ha fatto ha avuto anche sulla collettività oltre che sulla vittima, fino magari a ripristinare il violato patto di cittadinanza impegnandosi in visibili forme di riparazione a favore della collettività. Alla fine non c’è alcuno sconto. Se la persona viene ammessa al programma, e se il programma ha qualche buon effetto, l’unico punto di contatto con la dimensione giudiziaria del reo è che la relazione che racconta questo percorso viene trasmessa per legge ai giudici.