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di Alberto Cisterna

Il Manifesto, 27 novembre 2025

La domanda delle domande è sempre quella; se la separazione delle carriere, alla fine, non sia altro che un primo passaggio per attestare la maggioranza politica di turno nella cittadella giudiziaria. Gli occhi sono sempre puntati sul pubblico ministero di cui la riforma Nordio prevede l’espulsione dall’unitario ordinamento giudiziario per dare vita a quella che il professor Ferrua ha di recente definito un’autocrazia irresponsabile. Ovviamente una provocazione, ma che punta l’indice sulle norme della legge costituzionale su cui più acuti sono i timori del fronte del No e più prodighi di rassicurazioni gli esponenti del Sì. Si vedrà. Ma guardiamo oltre.

La riforma prevede che il giudizio disciplinare, per giudici e pubblici ministeri, non sia più affidato un’apposita Sezione dei rispettivi Consigli superiori come accade oggi per l’unico Csm, ma si trasferisca in capo a un’Alta Corte disciplinare; un’autorità terza, a formazione promiscua, dotata di quindici “giudici”, tre nominati dal Quirinale, tre estratti a sorte dal Parlamento, sei giudicanti e tre requirenti estratti a sorte anch’essi. Già che il nuovo articolo 105 della Costituzione adoperi il termine “giudici” la dice lunga sulla natura pienamente giurisdizionale di questo organo che assumerà il delicato compito di valutare le condotte di tutte le toghe. C’è chi guarda con favore a questa opzione, ritenendo che si possa così bonificare la giustizia disciplinare da eccessive pulsioni “domestiche”, sia chiaro non sempre pro reo, e quanti, numeri alla mano, sostengono che quella del Csm sia tra le più severe giurisdizioni disciplinari dello Stato.

Si vedrà anche questa volta. Ma c’è uno snodo della riforma che appare, come dire, messo in disparte nel dibattito che si sta sviluppando e del quale invece sarebbe urgente interessarsi in vista del voto referendario a partire da una premessa: per il magistrati l’inizio di un procedimento disciplinare è la peggiore iattura che possa capitare; una sorta di possente macigno che ciascuno vorrebbe scansare sapendo bene la miriade di conseguenze negative, temporanee o permanenti, che derivano già solo dalla pendenza dell’azione disciplinare, ossia comunque vada il giudizio.

Ciò chiarito, la riforma Nordio si è ben guardata da porre mano anche alla titolarità dell’azione disciplinare, ossia all’individuazione del soggetto istituzionale cui compete la funzione di esercitare l’iniziativa punitiva nei confronti dei magistrati. L’articolo 107 della Carta, esonerato da qualsivoglia manipolazione, prevede dal 1948 che “il ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare”. È noto, a tutti, che analogo potere di promozione spetta sin dal 1958 al procuratore generale della Cassazione e che, di fatto, è costui che si occupa delle ragioni dell’accusa dalla fase iniziale delle verifiche preliminari sino alla sentenza definitiva.

Cosa accadrà se la riforma costituzionale superasse il vaglio referendario non è chiaro; difficile che si voglia che la Procura generale possa promuovere l’azione punitiva nei confronti dei giudici che appartengono a una totalmente diversa partizione della magistratura italiana. In un autorevole, quanto isolato, contributo alla discussione su questo punto (R. Sanlorenzo in Q.G. del 12 giugno 2025), si coglie evidente la preoccupazione che la ricollocazione del potere di iniziativa esclusivamente nelle mani del ministro della Giustizia alteri la stessa natura giurisdizionale del processo disciplinare. Praticamente i “giudici” dell’Alta corte sarebbero attivabili solo da un soggetto di rango politico-amministrativo non appartenente alla magistratura e questo obiettivamente è un crinale che non può tranquillizzare. Non solo per le ragioni tecniche che pretendono sia salva l’integrità giurisdizionale dell’accertamento disciplinare (che, invero, come visto esce confermata dalla riforma Nordio), ma perché la cittadella delle toghe sarebbe stata così penetrata nel più insidioso e silente dei modi.

Un ministro - non importa quale o quando - sarebbe in grado di attivare il procedimento, di coltivarlo con propri delegati davanti all’Alta corte, di proporre l’impugnazione di un’assoluzione, tenendo sotto scacco una toga potenzialmente per anni. Inutile evocare i fantasmi delle ripicche o delle vendette o disegnare futuribili scenari; la soggezione di pm e giudici a un’azione disciplinare a trazione politica è un problema già da domani.