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di Franco Corleone

L’Espresso, 6 agosto 2023

La Corte conferma la legittimità dei ristori per le vittime dei crimini commessi in Italia dal Terzo Reich. La Corte costituzionale, il 4 luglio scorso, era chiamata a decidere sulla legittimità del Fondo - istituito dal governo Draghi - per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.

Un fondo introdotto con l’articolo 43 del decreto legge n. 36/2022, convertito nella legge n. 79 del 29 giugno 2022. Le questioni in gioco erano tante e delicate: dalla conferma del principio di tutela assoluta dei diritti umani, affermato dalla sentenza 238/2014, alla controversia internazionale con la Germania fondata sulla norma consuetudinaria di diritto internazionale che prevede l’immunità di uno Stato dalla giurisdizione di un altro Stato e la non sottoponibilità dei suoi beni a procedure esecutive, quando questi siano adibiti a una funzione pubblica.

Non ultimo, si trattava anche del rispetto della dignità delle vittime e del diritto leso. Il 12 maggio si era svolto presso l’Università degli Studi di Ferrara un seminario preventivo “Amicus curiae”, i cui atti, consegnati tempestivamente alla Corte, di sicuro sono stati utili per la decisione. Un’ipotesi assai accreditata tra i giuristi era la scelta dell’inammissibilità della questione, magari con qualche invito al Parlamento ad attivarsi per precisare alcuni punti controversi. Sarebbe stata una via d’uscita pilatesca, con il rinvio della soluzione del problema in attesa di nuovi ricorsi. Invece la Consulta, meritoriamente, ha preso il toro per le corna e ha dichiarato non fondate le questioni proposte, con motivazioni serie e approfondite. La sentenza rappresenta un punto di equilibrio intelligente tra aspetti apparentemente inconciliabili e contraddittori.

La Corte sottolinea che il legislatore ha adottato una “disposizione speciale e radicale” in continuità con l’accordo tra Italia e Germania del 2 giugno 1961, che avrebbe dovuto chiudere in modo definitivo ogni controversia con la corresponsione di 40 milioni di marchi tedeschi da destinare a indennizzi a favore delle vittime italiane, con una norma “virtuosa anche se onerosa”. Viene confermata l’eccezione umanitaria in presenza di crimini di guerra e contro l’umanità e anche la giurisdizione nazionale, per cui nelle cause civili la Germania potrà essere condannata per i fatti accertati. I crediti risarcitori saranno assunti dal Fondo.

Un altro punto rilevante della sentenza è rappresentato dalla prescrizione del soddisfacimento integrale del credito risarcitorio, che è rimedio congruo. Una decisione coerente con l’affermazione dell’Avvocatura dello Stato, che nella discussione parlò delle vittime come “carne viva, non di creditori”.

Le molte cause in corso hanno subito rallentamenti proprio in attesa della sentenza della Corte costituzionale; ora è auspicabile un’accelerazione, a cui gioverebbe anche l’approvazione del disegno di legge n. 733 del senatore Dario Parrini per chiarire il ruolo dell’Avvocatura dello Stato nel processo. La sentenza 159, davvero storica, è stata pubblicata il 21 luglio, anniversario della strage nella Malga Pramosio avvenuta nel 1944 in Carnia. Una coincidenza felice che rafforza la memoria collettiva dei valori della Costituzione.