di Pieremilio Sammarco*
Il Tempo, 16 dicembre 2019
Intercettazioni, esami del Dna, informatica: ormai le prove si formano prima del dibattimento. Il processo giudiziario dei nostri giorni è profondamente mutato rispetto a ciò che è stato sino alla fine del secolo scorso. Il primo ventennio del nuovo secolo ci ha consegnato una rappresentazione del tutto diversa della forza punitiva della legge e del suo braccio giudiziario.
Oggi pressoché tutti i casi processuali portati all'attenzione dei media ci raccontano che l'iniziativa giudiziaria si avvia dopo che l'attività investigativa ha prodotto una mole di documentazione probatoria basata principalmente sull'impiego della tecnologia: si pensi alle intercettazioni telefoniche e ambientali attuate con le più sofisticate e agguerrite tecniche che non risparmiano nemmeno un sospiro del controllato di turno.
Telecamere potentissime e invisibili installate in luoghi pubblici o uffici, cimici posizionate nelle automobili, nelle abitazioni o nei luoghi di ritrovo dei soggetti controllati, microfoni che si attivano a distanza che registrano conversazioni anche lontane, che consegnano alla preistoria le apparecchiature utilizzate ai tempi di Mani Pulite (si pensi alle grottesche intercettazioni del bar Mandara di Roma nel 1996).
Oltre a questi dispositivi, si utilizzano sempre più frequentemente programmi software che si inseriscono nei computer degli indagati per trasferire agli agenti di polizia giudiziaria tutto ciò che è registrato o custodito al suo interno; vi è la possibilità tecnica di superare qualunque blocco o password inseriti dal proprietario del dispositivo, computer o cellulare che sia e di risalire, con l'ausilio di perizie tecniche, al contenuto di conversazioni e perfino di sapere quali pagine web sono state visitate in precedenza dall'utente.
Nemmeno il principio della segretezza e inviolabilità della corrispondenza, riconosciuto come una delle libertà fondamentali dell'individuo, è salvo: secondo la Cassazione, l'e-mail, cioè la posta elettronica che tutti noi inviamo e riceviamo, nonostante si chiami appunto "posta elettronica", non è qualificabile come corrispondenza ma è considerata un documento e come tale oggetto di apprensione e di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e quindi fonte di prova.
La tecnologia si utilizza anche per compiere esami su materiale genetico per ricavare il Dna di un soggetto indagato quale prova definita scientificamente inoppugnabile; e accade anche che queste analisi, così rilevanti ai fini del decidere, vengano effettuate senza contraddittorio, cioè senza la presenza di un perito di parte nominato dalla difesa, come nel caso Bossetti.
Grazie a tutti questi potentissimi strumenti della tecnica, quando si chiudono le indagini, l'accusa ha costituito una tale mole di prove (intercettazioni, fotografie, filmati, documenti, corrispondenza, Dna) che il dibattimento, unico luogo che in base alle disposizioni processuali è deputato alla formazione della prova in giudizio, diventa un orpello inutile.
E la difesa dell'imputato non ha i mezzi per contrastare ciò che viene prodotto a carico del suo assistito e, per dare un senso al suo ruolo, finirà per limitarsi a consigliare il patteggiamento, un rito abbreviato, o ad aiutare l'accusa a individuare altri correi per ottenere uno sconto di pena. Il processo, inteso nella sua fase dibattimentale, oggi ha perso il suo significato: tutto è già evidente e compiuto agli occhi del giudice e l'attività difensiva viene considerata priva di interesse ed allora, in quest'ottica, si comprendono anche le sconcertanti parole di qualche ex magistrato che propone l'abolizione del grado di appello, tanto ormai tutto si consuma nelle indagini preliminari dove la giustizia assume la fisionomia di un Leviatano, la mitologica e terribile creatura dalla spaventosa ed inarrestabile potenza.
*Professore di Diritto Comparato Università di Bergamo










