di Viola Giannoli
La Repubblica, 12 febbraio 2023
Il professore dell’Università di Roma Tre: “Il diritto a non essere curati vale anche per i detenuti”. I medici potranno assisterlo e intervenire con cure salvavita ma non alimentarlo contro le sue intenzioni.
Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da 115 giorni, è stato trasferito “in via precauzionale” nell’ospedale San Paolo di Milano, in una stanza per i detenuti in regime di 41bis. E ora si apre il dilemma sulle cure. Il ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio ha fatto sapere di aver inviato il 6 febbraio al Comitato nazionale di bioetica un quesito relativo alle disposizioni anticipate di trattamento, qualora arrivino da un detenuto che in modo volontario abbia deciso di porsi in una condizione di rischio per la salute e che indichi il rifiuto o la rinuncia ad interventi sanitari anche salvavita. Il Comitato non si riunirà prima della prossima settimana. Abbiamo chiesto a Marco Ruotolo, costituzionalista all’Università Roma Tre ed esperto di diritti dei detenuti, di rispondere alle nostre domande sull’ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio e alimentazione forzata nei confronti di Cospito.
Professore, cosa si intende per Tso?
“Significa trattamento sanitario obbligatorio ossia sottoposizione del paziente a cure mediche a prescindere dalla sua volontà. Di solito si applica, in casi di necessità e urgenza, a fronte di patologie psichiatriche che richiedano solleciti interventi terapeutici”.
Chi può disporre un Tso?
“Il Tso è disposto dal Sindaco del Comune ove la persona risiede o si trova momentaneamente, su proposta motivata di due medici”.
Se un paziente, come nel caso di Cospito, ha manifestato la propria volontà di opporsi a trattamenti sanitari cosa accade?
“Ciascuno può esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura incapacità, con riguardo ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari. E queste volontà devono essere rispettate dal personale sanitario, secondo quanto previsto anche da una legge del 2017 e dal codice di deontologia medica. Una situazione particolare si ha per il Tso psichiatrico, che può essere disposto a fronte di gravi alterazioni psichiche o comportamentali che richiedano cure ospedaliere in fase acuta”.
Come vanno manifestate queste volontà perché abbiano valore? Cospito le ha espresse a voce, scritte su un foglio consegnato al suo legale che ha sua volta ha presentato una diffida al ministero della Giustizia...
“Le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) possono essere rese con atto pubblico o scrittura privata presso un notaio o l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza o le strutture sanitarie regionali competenti. Il rispetto del principio di autodeterminazione imporrebbe comunque che di queste volontà si tenga conto anche ove espresse in altre forme”.
Valgono anche per una persona detenuta?
“Certo. Il diritto alla salute e ai trattamenti sanitari, che comprende anche il diritto a non essere curati, deve essere garantito alle persone detenute come alle persone libere”.
Se un paziente non ha più la capacità di intendere, valgono le sue volontà precedentemente espresse?
“Sì, la volontà espressa in previsione di una futura incapacità deve essere sempre rispettata”.
Dunque, se chi è in sciopero della fame decide di continuare a non nutrirsi, cosa possono fare i medici? Limitarsi ad assisterlo?
“Sì, cercando di convincerlo a recedere da tale comportamento, informandolo sulle possibili conseguenze, nonché verificando che la decisione di digiunare sia davvero volontaria e non derivi da patologie psichiatriche o pressioni esterne. Ma questo non significa che il rifiuto protratto di alimentarsi sconfini necessariamente, a partire da un certo momento, in disturbo mentale che possa legittimare il Tso”.
Non esiste un principio di “salvaguardia della vita”?
“Sì, ma non può giustificare una coazione diretta a vincere il rifiuto, cosciente e volontario, di alimentarsi. La legge che prevede il Tso richiede il rispetto della dignità della persona e, sulla base dei principi costituzionali, si dovrebbe ritenere che l’imposizione del trattamento sanitario sia possibile quando ad essere in gioco, oltre alla salute dell’interessato, sia anche quella di terzi. Nemmeno la responsabilità dell’istituzione carceraria sulla vita dei detenuti autorizza a varcare i limiti imposti dal rispetto della persona e della sua autodeterminazione”.
Nel caso in cui intervengano, ad esempio, aritmie cardiache, temute dal medico di fiducia dell’avvocato difensore di Cospito, i sanitari possono intervenire per salvare la vita di un paziente?
“Sì, ma questo non significa che poi si possa ricorrere all’alimentazione forzata, se espressamente rifiutata”.
Nell’articolo 32 della Costituzione si legge: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Cosa significa quel “se non per disposizione di legge”?
“Che l’intervento può avvenire coattivamente solo se la legge lo prevede. E sempre entro i limiti imposti dal rispetto della persona umana, com’è scritto nello stesso articolo 32 della Costituzione”.
Apprese le volontà del paziente, c’è qualcuno che può ordinare interventi differenti?
“In base alla normativa vigente questa possibilità dovrebbe escludersi. In senso contrario sarebbe assai discutibile invocare la previsione della normativa penitenziaria che consente l’uso della forza nei confronti dei detenuti qualora indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, anche a garanzia della loro stessa incolumità. Una cosa è contrastare con la forza la commissione di atti di violenza, altra cosa sarebbe impedire un comportamento puramente omissivo e passivo come il digiuno”.










