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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 24 ottobre 2023

L’anarchico resta al “carcere duro”, anche se la Dna e gli organi centrali di polizia avevano dato parere positivo. L’anarchico Alfredo Cospito rimane al regime 41 bis. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di revoca del carcere speciale andando contro il parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Una decisione inaspettata, che ha colto di sorpresa anche l’avvocato Flavio Rossi Albertini, soprattutto dopo il parere netto da parte della Dna.

Come si può apprendere dalla lettura dell’ordinanza, la decisione del Tribunale si basa sulla convinzione che Cospito, nonostante la minaccia del regime 41 bis, abbia continuato a sostenere l’istigazione alla violenza terroristica. Si fa riferimento a un passaggio in un documento del 2019 in cui Cospito afferma che la spada di Damocle del 41 bis non lo costringerà al silenzio. Questa determinazione e l’attività incessante nel mondo dell’anarchia insurrezionalista sembrano giustificare, secondo il Tribunale, il mantenimento del regime carcerario differenziato. Inoltre, il Tribunale ha tenuto conto del parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che ha confermato la capacità di Cospito di influenzare le iniziative dei gruppi anarchici, nonostante il regime 41 bis. La Procura ha citato una serie di attentati rivendicati dai gruppi anarchici, dimostrando così il rischio di un collegamento operativo del detenuto con questi ambienti. Questo rischio, secondo il Tribunale, deve essere contenuto per evitare ulteriori atti violenti.

Ma cosa dicono i giudici per giustificare il rigetto della richiesta di revoca? La circostanza che l’applicazione del carcere duro ad Alfredo Cospito non abbia limitato le comunicazioni tra i sodali in libertà, o comunque nel variegato quadro della galassia anarco-insurrezionalista, è un elemento che - secondo i giudici del tribunale di sorveglianza - ratifica l’assoluta operatività del sodalizio di appartenenza di Cospito. E questo non esclude l’inutilità del regime speciale, che non è diretto a rompere le relazioni e i collegamenti tra i sodali di Cospito in libertà e a impedire le loro azioni delittuose. E la circostanza che l’anarchico possa comunicare con i sodali, in caso di un regime di detenzione più blando, rafforzando i propositi criminali dei suoi accoliti e indicando nuovi obiettivi, è evidenziata dalla stessa Corte di Cassazione, pagina 30 della sentenza, che rigettò la prima richiesta di revoca.

I giudici dicono che si incorrerebbe in un corto circuito logico: se uno dei presupposti per l’applicazione e la proroga del regime detentivo speciale è quello della persistente operatività dell’associazione di appartenenza del detenuto, è proprio perché il sodalizio è ancora attivo e quindi pericoloso che è legittima la sospensione di alcuni diritti del detenuto per evitare il pericolo di contatti dello stesso con l’associazione in cui riveste un ruolo apicale, salvo che dia prova di dissociazione, circostanza esclusa dalla stessa Dna.

Quanto all’affermazione del resoconto dei Ros e della Dna che l’applicazione dell’articolo 41 bis non abbia azzerato le azioni violente del fronte anarchico, si ribadisce che trattasi di circostanza irrilevante ai fini che ci occupano, ma occorre comunque osservare che l’aumento degli attentati è coincidente non con l’applicazione del 41 bis, ma con l’inizio dello sciopero della fame da parte di Alfredo Cospito, tanto che si esauriscono con l’ultimo attentato appena due giorni dopo la conclusione dell’iniziativa personale. Ed è evidente, secondo i giudici, che la clamorosa iniziativa del pescarese abbia infuocato gli animi delle formazioni anarchiche e che soprattutto abbia reso Cospito una figura di ancor maggiore carisma all’interno del sodalizio.

Secondo il tribunale di Sorveglianza, Cospito è un soggetto che ha dimostrato particolare determinazione e per questo viene rispettato dai suoi sodali. Qualsiasi strategia programmatica degli obiettivi da colpire, in un ambito associativo che propugna espressamente il metodo della lotta armata o l’avallo di azioni violente, sono considerati nel suo contesto eversivo autorevoli e insindacabili. Dall’incartamento processuale emergono elementi concreti che possano giustificare una rivalutazione delle condizioni di legittimità del 41 bi, ma semmai - secondo i giudici - è dato rinvenire negli stessi pareri della Dna plurimi elementi di segno contrario attestanti l’estrema pericolosità di Cospito e la persistente attività della Federazione anarchica informale.

Per tale motivo, ad avviso dei giudici, non appaiono coerenti le conclusioni a cui è pervenuta la Dna, secondo cui dalla molteplicità dei canali decisionali si evincerebbe una ridotta pericolosità di Cospito, che invece è descritto come figura di vertice del movimento, come desunto dalla stessa direzione nazionale attraverso il richiamo testuale del Direttore centrale della Polizia di prevenzione.

In sostanza, per il tribunale di Sorveglianza il regime del 41 bis non è solo doveroso per Cospito, ma nemmeno risulta il fattore di recrudescenza degli attentati e proteste come invece afferma la Dda. Per i giudici, l’anarchico risulta estremamente pericoloso. Eppure il regime speciale nasce per evitare che un capo dia ordini al proprio gruppo di appartenenza.

La Federazione anarchica è un’associazione o un metodo? Ma soprattutto Cospito può dare ordini come se fosse il capo? A marzo 2023 il Tribunale della Libertà di Perugia ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare per Cospito e altri cinque indagati per, a vario titolo, istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo. Il Tribunale per la seconda volta aveva ritenuto che le esternazioni del Cospito non fossero idonee ad istigare in quanto “l’impiego di un linguaggio violento e, a tratti, truce non costituisce un elemento, di per sé solo, valorizzabile nella valutazione della carica istigatoria dei contenuti pubblicati”. Per il tribunale di Sorveglianza, si tratta di una vicenda che nel merito non può dirsi ancora definitiva e addirittura mal posta.

I giudici non accolgono nemmeno uno degli aspetti proposti dall’avvocato Flavio Rossi Albertini che si fondano sul deposito delle motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Roma nella vicenda Bialystok, che ha assolto gli imputati escludendo la presunta esistenza presso il centro sociale Bencivenga di una cellula ritenuta affiliata alla Fai, la Federazione anarchica. Le conclusioni della Corte d’Assise farebbero venir meno, secondo il difensore, il presupposto della permanenza di una Fai ancora operativa.

Inoltre, la Corte d’Assise romana non ha ritenuto provate le richieste di Alfredo Cospito volte ad imporre, all’esterno del carcere, tramite l’imputato Aurigemma, un pensiero unico di “azione” armata e distruttrice. Ma niente da fare. I giudici del tribunale di Sorveglianza rigettano anche questo aspetto, soprattutto perché si tratta di una vicenda giudiziaria tutt’altro che esauritasi in quanto la Procura Distrettuale Capitolina ha impugnato la sentenza il 23 gennaio scorso.