di Edmondo Bruti Liberati
La Stampa, 14 febbraio 2023
Si discuta delle concrete restrizioni applicate sul detenuto, non sono tutte indispensabili. Va considerato una persona, non “un anarchico”: il carcere duro non dipende dal crimine. Nei commenti sul “caso Cospito” si sono talora sovrapposte considerazioni le più disparate.
Il ministro Nordio la settimana scorsa ha deciso di respingere l’istanza di revoca anticipata del regime del 41 bis presentata dal difensore di Cospito, avendo a disposizione, secondo quanto è stato riportato, un parere negativo del Procuratore Generale di Torino e un diverso parere del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il quale prospettava la soluzione di trasferire il detenuto al circuito di Alta sicurezza, ritenuto idoneo, nella situazione specifica, a garantire il controllo necessario.
La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato la requisitoria per l’udienza con la quale la Corte, il prossimo 24 febbraio, si dovrà pronunciare sul ricorso proposto dal difensore di Cospito contro l’ordinanza de Tribunale di Sorveglianza di Roma con la quale era stato respinto il reclamo del detenuto contro l’applicazione del regime detentivo previsto dall’art. 41 bis.
Questi tecnicismi sono necessari a fare chiarezza su due procedure del tutto diverse. Da un lato il provvedimento del Ministro della giustizia, che si avvale dei pareri delle Procure competenti, ma decide, come ha fatto, in piena autonomia, con assunzione di responsabilità politica. Dall’altro, un procedimento giurisdizionale nel quale la Corte di Cassazione valuta in punto di legittimità una decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Il provvedimento, in linguaggio tecnico “requisitoria”, della Procura Generale della Cassazione, ritenendo fondate una parte delle critiche proposte dalla difesa di Cospito, si conclude con la richiesta alla Cassazione di rimandare gli atti al Tribunale di Sorveglianza per una rivalutazione. Sulla richiesta del pubblico ministero (Procuratore Generale) il giudice (Corte di Cassazione) deciderà accogliendo, rigettando o anche modificando, in quest’ultimo caso con un totale annullamento della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Nel frattempo il testo della Procura Generale della Cassazione fa chiarezza sui termini della questione e, con un linguaggio preciso, ci dice una cosa, tanto semplice, quanto ignorata da gran parte dei commenti e forse non sufficientemente presa in considerazione dal Ministro. Qui non si discute del regime del 41 bis, né se il digiuno posto in essere da detenuto sia “un ricatto” allo Stato, non si discute nemmeno se l’associazione di matrice anarchico insurrezionale cui aderisce Cospito sia una associazione terroristica, poiché ciò risulta già da diverse sentenze. Si discute “solo” se vi siano i presupposti per i quali non “un anarchico”, ma il detenuto, la “persona “Alfredo Cospito, in espiazione di pena per gravi reati per i quali è stato definitivamente condannato e in custodia cautelare per altri, debba essere assegnato, non ieri, ma qui e oggi, al regime del 41 bis.
“Il delicato bilanciamento tra tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti insopprimibili del detenuto, a scapito altrimenti della dissoluzione della stessa funzione rieducativa della pena, pone comunque quale elemento centrale il divieto di trattamento contrari al senso di umanità (art. 27 co. 3 Cost) che resta operante anche nei casi di regime carcerario differenziato.
Ciò esige per altro verso che quest’ultimo sia davvero ancorato alla situazione personale concreta ed alla reale ed attuale pericolosità sociale nella sua forma specifica della capacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza, come insegna la giurisprudenza di codesta Corte”.
Così la Procura Generale ci rammenta gli indefettibili principi della Costituzione. Rileva poi alcune incongruenze nella applicazione del 41 bis (ad es. mancata censura sulla corrispondenza fino al 17 novembre 2017) e osserva che le reiterate rivendicazioni del detenuto di appartenenza alla organizzazione criminosa “ribadiscono unicamente la sua piena e già accertata condizione di associato ma non risultano dimostrative della capacità ulteriore di collegamento con l’associazione”.
Ciò che occorre accertare, e non è stato congruamente motivato dal Tribunale di sorveglianza di Roma, è “se dunque potesse ipotizzarsi il pericolo effettivo che l’utilizzazione dei canali carcerari ordinari fosse stato finalizzata a sollecitare condotte che minosse concrete attraverso comunicazioni che, depurate dalla distorta ed eversiva cifra ideologica dal generico incitamento all’eversione anche con atti diretti contro le persone e dalla finalità propagandistica nella galassia anarchica, manifestassero un preciso contributo in tal senso da parte del detenuto”. Ed ancora non è stato sufficientemente motivato che la assegnazione al 41 bis non “fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell’estremismo ideologico”.
L’esecuzione delle pene che “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e la indefettibile prospettiva della “rieducazione”, quale che sia l’atteggiamento del detenuto, esigono che le misure restrittive che eccedono la mera restrizione della libertà personale siano rigorosamente ancorate a situazioni di pericolo accertato riferito alla singola “persona” e non a categorie criminali.
Uno Stato “forte” non si pone neppure il tema dei “ricatti”, ma vigila come ha scritto il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione “per il delicato bilanciamento tra tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e rispetto dei diritti insopprimibili del detenuto”.
Chi invoca, in generale e a ogni drammatico evento di cronaca, il “carcere duro” dovrebbe prima cercare di ipotizzare concretamente cosa sia la “semplice” restrizione della libertà personale. Purtroppo la realtà si incarica ogni giorno di richiamarci la pericolosità delle organizzazioni criminali mafiose e terroristiche e un regime come il 41 bis è tuttora, purtroppo, indispensabile. Ma coloro che diffondono quotidianamente proclami di “garantismo”, salvo intermittenze, potrebbero proficuamente aprire un dibattito non sul 41 bis in sé, ma sulle concrete restrizioni applicate, non tutte indispensabili al fine di limitare i contatti con le organizzazioni criminali.










