di Silvana Cortignani
tusciaweb.eu, 4 gennaio 2026
Vanno spiegate le esigenze di carattere organizzativo, sanitario, di sicurezza sottese alla regolamentazione. È stato accolto dalla cassazione il ricorso del ministero della giustizia, parte offesa nell’ambito di una querelle sollevata dal detenuto al 41 bis Giovanni Di Giacomo, palermitano di 71 anni, dietro le sbarre da 34. Al Nicandro Izzo di Viterbo sta scontando l’ergastolo per due omicidi commessi all’inizio degli anni Ottanta, diverse condanne per mafia e una per avere tentato di uccidere un altro detenuto a colpi di fornellino da campo nel 2011.
La suprema corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui, lo scorso 9 maggio, il tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo avverso il provvedimento con cui, il 16 maggio 2024, il magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva rigettato il reclamo di Di Giacomo in ordine alla limitazione a determinate fasce orarie della possibilità, per i detenuti sottoposti al 41 bis di cucinare, utilizzando il fornelletto a gas e le stoviglie. Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ritenendo il ricorso fondato.
“La previsione di fasce orarie in cui l’attività è consentita, di per sé, integra mera regolamentazione dell’esercizio di un diritto - si legge nelle motivazioni - ma l’amministrazione penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato, che la corte costituzionale ha ritenuto illegittima con la sentenza n. 186 del 2018”.
“La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi - viene sottolineato - si rivela legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio”.
L’illegittimità della decisione impugnata, per gli ermellini, deriva dal fatto che “si impernia sul postulato secondo cui ‘il divieto di cottura dei cibi o della preparazione di una bevanda calda dalle ore 20 alle ore 7 imposto ai soli detenuti al 41 bis costituisce una ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi’“.
“L’ordinanza impugnata non tiene conto di quanto eventualmente addotto dall’amministrazione in ordine alle esigenze - siano esse di carattere organizzativo, sanitario, di sicurezza - sottese alla limitazione oraria, per i soli detenuti sottoposti a regime differenziato, della possibilità di utilizzare, all’interno della cella, il fornelletto a gas per cuocere i cibi e preparare o riscaldare le bevande”. Da qui l’annullamento con rinvio al tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio “libero nell’esito ma emendato dal vizio riscontrato”.











