di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 6 maggio 2020
Una vicenda intricata. Come non dovrebbe essere quando è in discussione il diritto penale. Eppure l'emergenza sanitaria obbliga ad aprire spazi e scenari del tutto inediti, anche per quanto riguarda le forme di responsabilità dell'imprenditore. Dove il rischio è quello dell'attribuzione di una responsabilità penale per mancato rispetto delle norme di sicurezza sia, come evidente, sul fronte dei lavoratori, sia sul fronte dei clienti dell'impresa stessa.
A fare riferimento ai principi generali dell'ordinamento penale, in realtà, il problema potrebbe essere un po' meno impervio. Perché, detto che la responsabilità penale non può essere oggettiva e che può invece essere ascritta a titolo di dolo oppure di colpa, è soprattutto a quest'ultimo campo del diritto penale che bisognerà dedicare ora attenzione, quello dei reati colposi, dove al colpevole è imputabile un deficit di attenzione, forme gravi di negligenza o di imperizia.
Calata nella realtà della pandemia allora, questa imputabilità possibile per colpa ha uno snodo fondamentale nei protocolli messi a punto in queste settimane, nei quali si tenta di sintetizzare la compatibilità tra lavoro e sicurezza. In questo senso punto di riferimento importante è l'accordo firmato da imprese e sindacati, d'intesa con il governo, poi integrato il 24 aprile e inserito come allegato nel Dpcm del 26 aprile.
È lì che si traccia una fitta mappa dei presupposti per la ripresa, dagli obblighi di informazione, alle modalità di accesso alla sede di lavoro da parte dei lavoratori, ma anche di fornitori esterni e visitatori; lì si individuano tempi e modi della sanificazione in azienda, le precauzioni igieniche personali e i dispositivi di protezione individuale, come pure i tempi e i modi di gestione degli spazi comuni, dalle mense agli spogliatoi. Ma c'è spazio per indicazioni sugli spostamenti interni, sulle modalità di svolgimento delle riunioni, sulla gestione di un caso sintomatico in azienda.
Insomma, un set di regole tutto sommato dettagliate, da arricchire magari con le specificità dei singoli settori produttivi, il cui rigoroso rispetto dovrebbe mettere al riparo l'imprenditore da contestazioni di natura penale. A quel punto, infatti, sarebbe difficile poter sollecitare sanzioni nei confronti di chi si è attenuto con scrupolo al rispetto di prescrizioni concordate tra le parti sociali e con il consenso del governo. Tanto più trattandosi di condizioni del tutto inedite, dove molte attività sono state prima sospese e poi riaperte e altre hanno proseguito la produzione in situazioni del tutto particolari.
Però la soglia di allarme degli imprenditori resta elevatissima. Dove, si fa notare, che un conto è l'astrazione dei principi dell'ordinamento e un'altra la realtà dei tribunali, con procedimenti che, magari sulla scia di una malintesa interpretazione dell'articolo 42 del decreto Cura Italia con l'equiparazione tra infortunio sul lavoro e contagio (a esclusivi fini assicurativi, naturalmente, ma intanto la disposizione esiste), potrebbero innanzitutto aprirsi e poi, forse chiudersi solo dopo parecchio tempo con gravi danni però per l'azienda coinvolta.
Di qui allora la sollecitazione per una norma che renda in qualche modo esplicito il fatto che nulla possa essere imputato all'imprenditore che ha rispettato meticolosamente i protocolli di sicurezza. Una sorta di scudo penale per rafforzare le garanzie nel corso di una stagione del tutto particolare e comunque non una forzatura dettata dallo stato di emergenza. Un po' come, nel diritto penale dell'economia, avviene sul versante della responsabilità dell'impresa per reati dei dipendenti. Responsabilità che il decreto 231 del 2001 espressamente esclude per quelle imprese che hanno attuato modelli organizzativi idonei a scongiurare la commissione dei reati previsti.










