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di Simone Marani

 

altalex.com, 26 novembre 2020

 

La disciplina non abbassa i doverosi standard di tutela della salute dei detenuti, compresi quelli soggetti al regime penitenziario ex art. 41-bis (Corte cost., sentenza 245/2020). La disciplina del cosiddetto "decreto antiscarcerazioni", così come integrato dalla legge n. 70 del 2020, non abbassa in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute del detenuto, garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche nei confronti dei condannati ad elevata pericolosità sociale, compresi quelli sottoposti al regime penitenziario del 41-bis. Questo è quanto emerge dalla sentenza 24 novembre 2020, n. 245 della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del D.L. 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione per delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché detenuti e internati sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati), così come trasfusi nell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, 32 e 111 Cost.

È da ritenere illegittimo il "decreto antiscarcerazioni" in presenza di una situazione di grave emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo attualmente? Secondo i giudici delle leggi no, in quanto l'intento del legislatore è stato quello di imporre ai giudici che abbiano concesso la detenzione domiciliare in surroga o il differimento della pena ex art. 147 c.p. per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'obbligo di periodiche e frequenti rivalutazioni della persistenza delle condizioni che hanno giustificato la concessione della misura, sulla base anche della documentazione che la disposizione censurata impone loro di acquisire.

Ciò al fine di verificare a cadenze temporali ravvicinate, durante l'intero corso della misura disposta, la perdurante attualità del bilanciamento tra le imprescindibili esigenze di salvaguardia della salute del detenuto e le altrettanto pressanti ragioni di tutela della sicurezza pubblica, poste in causa dalla speciale pericolosità sociale dei destinatari della misura.

Ciò precisato, in nessun luogo della disposizione censurata emerge la prospettiva di un affievolimento della tutela della salute del condannato, sottolineandosi, anzi, nel comma 2 dell'art. 2-bis, la necessità di verificare, quale presupposto della revoca, l'effettiva disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato possa riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

In definitiva, la nuova disciplina non abbassa in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute del detenuto, imposti dall'art. 32 Cost., e dal diritto internazionale dei diritti umani anche nei confronti di detenuti ad elevata pericolosità sociale, compresi quelli sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen.; né intende in alcun modo esercitare pressioni indebite sul giudice che abbia in precedenza concesso la misura, mirando unicamente ad arricchire il suo patrimonio conoscitivo sulla possibilità di opzioni alternative intramurarie o presso i reparti di medicina protetti in grado di tutelare egualmente la salute del condannato, oltre che sulla effettiva pericolosità dello stesso, in modo da consentire al giudice di mantenere sempre aggiornato il delicatissimo bilanciamento sotteso alla misura in essere, alla luce di una situazione epidemiologica in continua evoluzione.

Occorre sempre tutelare in modo pieno ed effettivo la salute dei condannati, ma è evidente che il bilanciamento con le pure essenziali ragioni di tutela della sicurezza collettiva contro il pericolo di ulteriori attività criminose dovrà essere effettuato con particolare scrupolo da parte del giudice, sulla base di una piena conoscenza dei dati di fatto che gli consentano di valutare se, e a quali condizioni, sia possibile il ripristino della detenzione, in modo comunque idoneo alla tutela della loro salute.

La Corte ha ritenuto che la disciplina non violi nemmeno il diritto di difesa del condannato. La legge sull'ordinamento penitenziario, infatti, da tempo affida al Magistrato di sorveglianza il compito di anticipare, in situazioni di urgenza, i provvedimenti definitivi del Tribunale di sorveglianza sulle istanze di concessione di misure extra murarie per ragioni di salute, sulla base anche di documentazione acquisita direttamente dal magistrato e non conosciuta dalla difesa.

La stessa situazione si verifica oggi nel procedimento di rivalutazione disciplinato dalla normativa ora in esame, funzionale ad attribuire al magistrato la possibilità di revocare in via provvisoria e urgente la detenzione domiciliare già concessa, in modo da mantenere sempre aggiornato il bilanciamento tra l'imprescindibile esigenza di proteggere la salute del detenuto e le altrettanto fondamentali ragioni di tutela della sicurezza pubblica, legate alla particolare pericolosità di questa tipologia di detenuti.

Sempre secondo la Corte, il diritto di difesa del condannato potrà poi esplicarsi pienamente nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, destinato a concludersi nei trenta giorni successivi all'eventuale provvedimento di revoca, nel quale il difensore avrà completa conoscenza dei documenti e dei pareri acquisiti.