di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2020
Il rischio di contrarre il virus deve essere "concreto" anche in presenza di patologie che aggravano la malattia fino alla morte. Il Covid 19 non spalanca le porte del carcere a chi sia portatore di una di quelle malattie che - è ormai acclarato - aggravano o conducono alla morte in caso si contragga il virus. L'altro elemento che, infatti, deve necessariamente sussistere per la conversione in detenzione domiciliare di chi è sottoposto al rigido regime carcerario, è quello della sussistenza di un rischio concreto legato alla situazione del singolo istituto penitenziario. Perciò la Cassazione - con la sentenza n. 35012/2020 - ha respinto il ricorso di un detenuto per associazione di stampo mafioso che pretendeva di avere diritto alla sostituzione del carcere con i domiciliari, a causa delle proprie patologie cardiovascolari.
I giudici di legittimità hanno affermato invece che, a fronte della generale invasività della pandemia, il carcere non è specifico elemento di rischio in sé, ma lo diventa solo a fronte della rilevata esistenza di casi positivi e dell'impossibilità di applicare le adeguate misure protettive anticontagio, nello specifico istituto di pena, da cui si chiede di uscire per ragioni di salute. La Cassazione risolve così la questione dei presupposti per la conversione della detenzione carceraria in quella domiciliare interpretando a contrario la norma "anticovid" dell'articolo 3 del Dl 29/2020, che disciplina l'attività costante di monitoraggio sui casi in cui sia stato riconosciuto il beneficio dei domiciliari. La disposizione specifica, infatti, che sarà onere del giudice accertare periodicamente la sussistenza o il venir meno dell'inadeguatezza "sanitaria" del carcere al fine della conferma o della revoca dei domiciliari eventualmente concessi. Da ciò deriva l'affermata insufficienza delle sole gravi patologie che pregiudicano il decorso nel caso di malattia da Covid 19.











