di Simona Gatti
Il Sole 24 Ore, 2 dicembre 2020
La Cassazione con la sentenza n. 34016 conferma un sequestro preventivo in mancanza del difensore che non si era presentato causa pandemia. Anche in tempi di Coronavirus le assenze dei difensori nelle aule dei processi devono seguire regole precise. Per questo motivo la Cassazione penale con la sentenza n. 34016 del 1 dicembre conferma un sequestro preventivo in mancanza del legale che non si era presentato in udienza causa Covid.
Nel ricorso davanti ai Supremi giudici l'avvocato che doveva difendere la società sulla quale era stata emessa la misura cautelare ha sollevato in un unico motivo una serie di obiezioni. Per prima cosa ha evidenziato che l'udienza camerale era stata celebrata il 5 marzo 2020, in assenza del difensore, nonostante il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli avesse proclamato due giorni prima l'astensione dal 3 all'11 marzo da tutte le udienze civili e penali della Corte di appello di Napoli e della circoscrizione del tribunale partenopeo. In secondo luogo, l'aumento dei casi di contagio in Campania, essendo lui avvocato di Roma, aveva reso impossibile la sua trasferta e la nomina di un sostituto processuale del foro locale. Pertanto la celebrazione del dibattimento in queste condizioni determinava una nullità dalla quale doveva scattare l'annullamento del provvedimento.
Nel rigettare i motivi proposti, Piazza Cavour sottolinea che il carattere locale dell'astensione dalle udienze ne impedisce l'esportazione in distretti diversi senza le condizioni previste dal codice di "Autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati", che impone precisi oneri di comunicazione, sia al ministero della Giustizia sia ai vertici degli uffici giudiziari interessati. Nel caso specifico il difensore, appartenendo al foro di Roma, non era legittimato a non presentarsi e avrebbe avuto la possibilità di nominare, anche con delega orale, un sostituto del tribunale di Napoli, il quale a sua volta, pur attraverso posta elettronica, avrebbe potuto dichiarare l'astensione dall'udienza. In mancanza di una richiesta di rinvio per adesione all'astensione proclamata dall'Ordine napoletano, a causa della grave situazione sanitaria, le dedotte violazioni vengono bocciate.











