di Simona Musco
Il Dubbio, 24 luglio 2026
Il silenzio col quale il ministro della Giustizia Carlo Nordio lasciò cadere la richiesta d’arresto del torturatore libico Almasri, obbligando la Corte d’Appello di Roma a scarcerarlo poiché non in possesso del parere obbligatorio del guardasigilli, non potrà più ripetersi. Perché il ministro della Giustizia, dice la Corte costituzionale con la sentenza 143 di ieri, ha l’obbligo di trasmettere immediatamente al procuratore generale le richieste di cooperazione e i mandati d’arresto emessi dalla Corte penale internazionale, senza poterli far cadere nel vuoto né congelarli in attesa che i tempi scadano. La questione di legittimità era stata promossa dalla quarta sezione penale della Corte d’Appello capitolina sulla scorta della vicenda Almasri, accusato dall’Aia di gravi crimini contro l’umanità e torture nella prigione libica di Mitiga.
Rintracciato e arrestato in Italia a gennaio 2025, per poterlo consegnare ai suoi accusatori era necessario un passaggio formale del ministero della Giustizia. Di fronte alla mancata trasmissione dell’atto alla magistratura, i giudici furono costretti a disporre la scarcerazione. Poche ore dopo la liberazione, il torturatore venne rimpatriato in Libia con un volo di Stato. Una scelta che era valsa all’Italia il deferimento all’Assemblea Onu per inadempimento degli obblighi internazionali.
Per quella vicenda finì indagato mezzo governo, compresa la premier Giorgia Meloni, poi rapidamente archiviata. Furono scudati dal Parlamento, invece, i ministri Nordio e Matteo Piantedosi, capo del Viminale, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano. Seguite le vie ordinarie, invece, per l’allora capo di gabinetto di via Arenula Giusi Bartolozzi, per la quale è pendente un’altra questione davanti alla Consulta, relativa alla possibilità di estendere lo scudo anche alla coindagata laica, in quanto il suo presunto reato - false dichiarazioni ai magistrati - sarebbe collegato teleologicamente, secondo la Camera, a quello di Nordio.
La Corte d’Appello aveva chiesto alla Consulta di chiarire quanto stabilito dalla legge che subordina la trasmissione delle richieste della Cpi al procuratore generale a una decisione discrezionale del ministro. In assenza di quella comunicazione, il giudice non può procedere. Da qui la domanda: è legittimo subordinare ad un filtro politico gli obblighi di cooperazione? E rispetto all’espulsione di Almasri, giustificata con motivi di sicurezza nazionale, le valutazioni politiche sono ragioni sufficienti per venire meno ai trattati?
I giudici delle leggi hanno dichiarato l’illegittimità parziale degli articoli 2 e 4 della legge 237 del 2012, eliminando qualsiasi margine di discrezionalità passiva o dilatoria da parte del guardasigilli. Il che significa che d’ora in avanti, quando la Cpi invia una richiesta d’arresto o di cooperazione, il ministero deve passarla all’autorità giudiziaria senza alcun indugio: la tattica del silenzio non è più una strada percorribile. Per bloccare il flusso verso i giudici, però, il ministro potrà emettere un provvedimento esplicito, pubblico e motivato, nel quale si dichiari che la richiesta dell’Aia contrasta direttamente con i principi fondamentali e le supreme garanzie della Costituzione. La scelta di non collaborare non potrà dunque più avvenire sottobanco, lasciando semplicemente trascorrere il tempo: l’Esecutivo dovrà assumersene formalmente e pubblicamente la responsabilità politica e giuridica, restituendo al potere giudiziario la piena centralità nella gestione degli atti d’indagine e di cattura internazionale.
La Corte costituzionale definisce la propria pronuncia come una scelta collocata al crocevia tra la rule of law internazionale - legata alla protezione dei diritti umani e della democrazia - e la salvaguardia dei principi fondanti della nostra Costituzione. La Cpi, ricorda la Consulta, non possiede una propria forza di polizia né celebra processi in contumacia e si fonda interamente sulla collaborazione degli Stati membri, che ne costituiscono metaforicamente “le braccia e le gambe”. La cooperazione definita dallo Statuto di Roma introduce un modello verticale e leale tra Stato e organo di giustizia sovranazionale. L’impianto originario della legge n. 237/2012 assegnava al ministro della Giustizia il compito esclusivo di ricevere le domande dell’Aia e di inoltrarle al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma. Tuttavia, la norma difettava di scansioni temporali vincolanti e di parametri trasparenti. Un meccanismo che genera un vizio intrinseco: un ministro potrebbe bloccare o ritardare indefinitamente una richiesta d’arresto semplicemente rimanendo inattivo, senza dover fornire alcuna spiegazione. Così com’è accaduto nel caso Almasri. Un silenzio sottratto a qualsiasi forma di controllo giurisdizionale, creando una zona d’ombra incompatibile con lo Stato di diritto.
La Consulta ha precisato che la repressione dei più gravi crimini internazionali “non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari”. Se il governo ritiene che una consegna o una misura richiesta dalla Cpi contrasti con i principi fondamentali della persona o con l’identità costituzionale della Repubblica dovrà adottare una dichiarazione motivata ed esplicita da comunicare direttamente alla Corte d’Appello di Roma. Insomma, dovrà assumersi la responsabilità della propria decisione. “La sentenza - ha commentato il leader del M5S Giuseppe Conte - certifica ancora una volta l’inadeguatezza del vostro governo. Nordio rimarrà al suo posto?”.










