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di Luigi Ferrarella

Corriere della Sera, 20 febbraio 2024

Non può essere richiesto loro un “maggior livello di sobrietà nel manifestare il proprio pensiero”. Nel rapporto fra responsabilità disciplinare e libertà di manifestazione del pensiero, i magistrati “non possono avere nessuna limitazione ulteriore rispetto a quelle valide per tutti gli altri consociati”: e nemmeno può essere loro “richiesto un maggior livello di sobrietà nella manifestazione del pensiero” che li ponga “in una posizione deteriore rispetto agli altri cittadini”, anche “per evitare che si possa passare da un controllo del comportamento del magistrato a un controllo del provvedimento giurisdizionale”. Perciò per il Csm, chiamato a giudicare disciplinarmente un giudice ligure, è “in astratto ascrivibile a un legittimo, seppur aspro, diritto di critica” anche dare su Facebook della “guerrafondaia” all’ex ministra pd della Difesa Roberta Pinotti, accostarla in foto a Vanna Marchi l’8 marzo, e scrivere che della senatrice pd “si ricordano solo all’inferno, mentre il Che (Guevara, ndr) sarà un esempio e una guida anche fra 1.000 anni!”.

Ma quando il giudice su Facebook ha attribuito alla politica di aver rivendicato in una intervista che “i denari spesi in armamenti sono quelli spesi in modo migliore”, lì il magistrato social ha “snaturato il senso” di ciò che Pinotti riferiva la presidente cilena Michelle Bachelet le avesse confidato circa l’esperienza, comune a entrambe, “di aver vissuto male il contrasto tra le convinzioni di donna di sinistra e il lavoro nella Difesa”: così ha distorto la realtà fino ad “assegnarle una posizione ideologica del tutto opposta al pensiero espresso” da Pinotti, ed “è difficile pensare a una offesa maggiore per un personaggio politico di rilievo pubblico “.

Perciò il Csm nella condotta del giudice Paolo Luppi ravvisa configurabile l’illecito disciplinare conseguente a reato di diffamazione: ma nel contempo assolve la toga di Imperia (difesa dal procuratore spezzino Antonio Patrono) per essere “il fatto di scarsa rilevanza”, ricavando questa clausola (nella legge del 2006) dalla scelta di Pinotti di non querelare i post segnalatile dal parlamentare Giorgio Mulé, dalle scuse della toga per i toni inopportuni, e dall’”eco mediatica” rimasta “limitata” a Imperia, senza intaccare la stima attestatagli da avvocati e colleghi.