di Daniele Negri*
Il Riformista, 23 marzo 2024
“Scandalosa è l’assuefazione generale all’uso patologico della custodia in carcere. La proporzione numerica delle persone private della libertà durante il processo oscilla tuttora tra un quarto e un terzo della vasta popolazione dei detenuti, oltre sessantamila in totale, malgrado le censure della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Torreggiani, 2013), la quale restò “colpita” un decennio fa dal tasso esorbitante di imputati presenti nelle nostre strutture penitenziarie ed esortò lo Stato italiano a ridurre al minimo l’impiego del carcere a scopo cautelare.
Non sappiamo, purtroppo, quale sarebbe stato il responso dei giudici di Strasburgo di fronte alle statistiche relative alla prima metà degli anni Novanta del secolo scorso, quando il dato giunse al tragico primato di superare quello dei condannati in via definitiva. Lungo i decenni abbiamo assistito all’alternarsi dell’energica reazione legislativa all’allarme sociale causato dalle più diverse forme di criminalità, privilegiando lo strumento della carcerazione preventiva.
Con il timido tentativo - dello stesso Parlamento e della Corte costituzionale - diretto a limitare i poteri di coercizione cautelare mediante qualche indicazione di prudenza operativa o allentando i congegni legali posti a svantaggio della persona accusata: si pensi alla necessità che il pericolo di commissione di determinati delitti risulti “attuale”, oltre che “concreto”, se l’imputato restasse libero; oppure al segnale di preferenza per gli arresti domiciliari, muniti di braccialetto elettronico, rispetto alla custodia carceraria.
Impegno riformatore, quest’ultimo, destinato a pratica sconfitta ogni qual volta si lasci al giudice il compito di attuare, nel bilanciamento con l’esigenza di difesa sociale, il criterio vincolante del minore sacrificio necessario della libertà personale. Dovrebbe essere ormai chiaro, infatti, come molti giudici finiscano per sentirsi compartecipi degli obiettivi di protezione della sicurezza collettiva che animano i pubblici ministeri con la richiesta di relegare l’imputato in carcere. Tentazione irresistibile di unirsi alla lotta per il bene, specie di fronte alle ansie e alle aspettative dell’opinione pubblica.
Difficile pronosticare, perciò, migliore esito per le proposte normative attualmente all’esame delle Camere, che prefigurano l’introduzione di un interrogatorio dell’imputato precedente al provvedimento cautelare e la composizione collegiale dell’organo competente, onde garantire maggiore ponderazione quando si tratta di decidere sulla custodia in carcere. Sono tutte soluzioni che scansano il problema principale e più urgente, abituati come siamo a considerare la carcerazione preventiva un’“ingiustizia necessaria” o a vederla esaltata quale formidabile avamposto della tutela della società contro il delitto; piegata a finalità di prevenzione, intimidazione, neutralizzazione di soggetti ritenuti pericolosi nel corso del processo. Quasi nessuno, ormai, osa sollevare lo scandalo degli imputati gettati in carcere malgrado la presunzione di innocenza.
Il principio sancito dall’art. 27 comma secondo della Costituzione è materia per gli ingenui, avulsi dalla dura realtà della quotidiana lotta al crimine; stravaganza, esagerazione, eccesso insensato di favore verso le garanzie individuali. Tutt’al più, se ne predica il valore di guida alla sintassi corretta dei provvedimenti giudiziari e di canone che invita ad aver cura di presentare l’imputato in pubblico senza additarlo a colpevole. Il principio è invece negato nella sua portata sostanziale. Si abbia allora il coraggio delle scelte radicali, vale a dire coerenti con la ragione stessa di esistenza del processo penale.
La presunzione di innocenza implica che la custodia in carcere persegua scopi “strettamente inerenti al processo” (così, la lontana sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 1970), perciò andrebbe almeno eliminato il potere di disporla quando si tema che l’imputato commetta “delitti della stessa specie di quello per cui si procede”, esigenza invocata più di frequente nella prassi applicativa.
In mancanza di precedenti penali, nessuna prognosi di recidiva si può basare sulla premessa, appunto indimostrata, che l’imputato sia colpevole del reato ancora in via d’accertamento (sentenza n. 1 del 1980). Sarebbe un passo elementare; un’autentica conquista di civiltà. Eppure è sempre sfuggita ai cultori del liberalismo penale.
*Professore ordinario di diritto processuale penale









