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di Antonio Alizzi

Il Dubbio, 15 luglio 2025

La Cassazione: quanto detto agli interrogatori preventivi è considerato solo se ci sono elementi favorevoli al ricorrente. La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, rigettando il ricorso presentato dalla difesa contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania. L’indagato, accusato di estorsione aggravata e associazione di tipo mafioso nonché di traffico di stupefacenti, aveva contestato la mancata trasmissione al Riesame, da parte del pubblico ministero, degli interrogatori resi dagli altri coindagati nel procedimento, ritenendo che tali atti potessero contenere elementi favorevoli alla sua posizione.

La Suprema Corte ha però ritenuto infondato il ricorso, chiarendo i confini dell’obbligo di trasmissione degli atti introdotto dalla riforma del 2024 in tema di misure cautelari. Con la legge n. 114 del 2024, infatti, è stato modificato l’articolo 309, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l’obbligo di trasmissione non solo degli atti a fondamento della richiesta cautelare, ma anche di eventuali elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato, incluse le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio preventivo.

Si tratta di un’anticipazione del contraddittorio prima dell’applicazione della misura, che può essere esclusa solo in presenza di specifiche esigenze cautelari, come il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione di gravi reati. La riforma, inoltre, ha introdotto una nuova causa di nullità dell’ordinanza cautelare se il giudice omette di valutare espressamente quanto dichiarato dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo.

Nel caso dell’indagato, però, la questione posta non riguardava tanto le sue dichiarazioni, quanto quelle rese da altri coindagati. Secondo la difesa, il pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere al tribunale del Riesame tutti i verbali degli interrogatori, trattandosi di una contestazione per reato associativo. La Cassazione ha escluso tale bgo automatico. Richiamando il dato letterale della norma, ha precisato che la trasmissione è imposta “in ogni caso” solo per le dichiarazioni dell’indagato che propone il Riesame, non per quelle altrui.

Gli atti resi da altri soggetti - come coindagati, collaboratori o testi - devono essere trasmessi solo se contengono elementi oggettivamente favorevoli, e non semplici dichiarazioni difensive o negazioni dell’accusa. Secondo la Cassazione, spetta alla difesa l’onere di indicare quali dati precisi, contenuti in quei verbali, siano rilevanti in favore dell’indagato e non siano stati valutati dal tribunale. Nel caso esaminato, invece, il ricorrente si era limitato a una doglianza generica, senza fornire elementi concreti e verificabili.

La Cassazione ha ribadito che né la legge né la giurisprudenza impongono la trasmissione integrale di tutti gli interrogatori dei coindagati in assenza di contenuti esplicitamente favorevoli. Questa interpretazione si estende anche agli interrogatori “preventivi” introdotti dalla riforma del 2024, non potendosi distinguere, ai fini dell’obbligo di trasmissione, tra dichiarazioni rese prima o dopo l’applicazione della misura cautelare. La Corte ha infine richiamato il principio secondo cui la valutazione del tribunale deve concentrarsi su elementi concreti, sopravvenuti e oggettivamente idonei a incidere sull’esistenza dei presupposti cautelari.

Le semplici contestazioni alle accuse non rientrano in tale ambito. Per queste ragioni, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del Riesame di Catania nel rigettare l’eccezione difensiva e ha respinto il ricorso, condannando l’indagato al pagamento delle spese processuali.