di Giovanbattista Tona
Il Sole 24 Ore, 2 novembre 2020
Il lockdown della scorsa primavera ha bloccato i termini di scadenza delle misure cautelari anche nel procedimento dinanzi al Tribunale della libertà. E se l'interessato aveva presentato l'istanza di riesame, che deve essere decisa entro 15 giorni, a pena di inefficacia della misura, il computo non deve tenere conto del periodo tra 1'8 marzo e maggio, salvo che il detenuto non abbia chiesto espressamente la trattazione del giudizio.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 29208 del 21 ottobre scorso, respingendo un ricorso che deduceva la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare impugnata con istanza di riesame, deliberata oltre i termini di legge. Era accaduto che il Tribunale aveva fissato udienza per la trattazione di una richiesta di riesame di un'ordinanza di custodia cautelare ma, prima di quella data, era intervenuto il decreto legge li dell'8 marzo 2020 che per contrastare la diffusione del Covid-19 aveva disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze, fatta eccezione per alcuni procedimenti.
Secondo il difensore, tra queste eccezioni si doveva considerare compreso il procedimento di riesame, che coinvolge persone sottoposte a misure coercitive e che è scandito da termini rigorosi di decadenza: entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, il Tribunale deve ricevere gli atti dal giudice che ha applicato la misura ed entro dieci giorni dalla ricezione degli atti deve adottare la decisione.
La violazione di uno di questi termini comporta l'inefficacia della misura. Ma la Cassazione ha affermato che il testo del decreto legge 11 del 2020 non consente questa interpretazione. L'articolo 2, comma 2, numero 2, prevedeva in via d'eccezione la trattazione solo delle udienze di convalida di arresto odi fermo, di quelle dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadevano i termini massimi di custodia cautelare previsti dall'articolo 304 del Codice di procedura penale e di quelle dei procedimenti in cui erano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive. Mentre non aveva indicato tra le eccezioni i procedimenti in cui erano state richieste o applicate misure cautelari.
Che, invece, dovevano essere trattati solo se i detenuti, gli imputati o i loro difensori lo avessero richiesto espressamente. Il procedimento di riesame doveva considerarsi disciplinato da questa disposizione. E poiché non risultava che per l'udienza fissata, ricadente nel periodo del lockdown, il detenuto o il suo difensore avessero avanzata quella specifica istanza con le formalità previste dal decreto legge, il rinvio d'ufficio disposto dal Tribunale si doveva considerare legittimo e i termini perentori si dovevano ritenere sospesi.
Il difensore aveva anche lamentato che il Tribunale non li aveva avvisati della possibilità di richiedere la trattazione in deroga alla sospensione. Ma la Cassazione evidenzia che un tale avviso non era previsto dal decreto legge e che invece quella facoltà era prevista da una norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che si presume pertanto conosciuta da tutti i cittadini.










