di Giovanni M. Jacobazzi
Il Riformista, 20 giugno 2026
Forse, e la prudenza è d’obbligo, c’è ancora spazio per portare a termine qualche riforma in materia di giustizia prima della fine della legislatura. Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera dallo scorso aprile, nelle ultime settimane ha impresso una forte accelerazione ai dossier da anni impantanati in Parlamento. Il motivo è noto. In vista del referendum sulla separazione delle carriere, l’indicazione politica del ministro Carlo Nordio era stata quella di mettere tutto in “stand-by”. Convinto di portare a casa il risultato ad occhi chiusi, il Guardasigilli aveva sostanzialmente tirato il freno a mano, rinviando le questioni più divisive a dopo il voto. L’esito, però, è stato molto diverso da quello atteso. Una campagna referendaria infelice, nella quale è stato sbagliato quasi tutto ciò che si poteva sbagliare, ha finito per produrre l’effetto opposto, contribuendo a paralizzare ulteriormente via Arenula.
L’arrivo di Costa, tuttavia, ha risvegliato tutti dal torpore. Forza Italia è tornata a premere sui principali temi della giustizia e tra questi figura, ancora una volta, la prescrizione la cui approvazione potrebbe avvenire anche grazie all’astensione del Pd. Il testo è fermo da due anni in Commissione giustizia al Senato e porta le firme di Pietro Pittalis, Tommaso Calderone e Annarita Patriarca. Relatore è invece il meloniano Sergio Rastrelli.
Una premessa: quando si discute di prescrizione, si riaccende immediatamente la polemica in quanto sarebbe una riforma destinata a salvare i colletti bianchi e a garantire l’impunità agli imputati eccellenti. È una narrazione falsa dal momento che la stragrande maggioranza dei reati si prescrive durante le indagini preliminari, dove il pubblico ministero fa il bello ed il cattivo tempo e l’avvocato non tocca palla. Il punto di svolta è arrivato con la riforma Bonafede, entrata in vigore nel gennaio 2020. L’intervento legislativo ha modificato un principio che aveva caratterizzato il sistema penale italiano per decenni: la prescrizione non continua più a decorrere dopo la sentenza di primo grado. Da quel momento in avanti, la prescrizione si arresta definitivamente, sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione. Risultato? I procedimenti sono destinati a rimanere pendenti per anni senza una conclusione definitiva.
Per uscire da questo gorgo, è nata la successiva riforma Cartabia, che ha introdotto nel sistema l’istituto, per molti versi bizantino, dell’improcedibilità. L’improcedibilità non estingue il reato e non cancella l’accusa. Stabilisce soltanto che il processo di impugnazione debba concludersi entro termini prestabiliti. In linea generale, l’appello deve essere definito entro due anni e il giudizio di Cassazione entro un anno, salvo proroghe previste per procedimenti particolarmente complessi o relativi a reati di maggiore gravità. Quando questi termini vengono superati, il processo non può proseguire e viene dichiarato improcedibile. È qui che emerge una delle differenze più rilevanti rispetto alla vecchia prescrizione. Se un procedimento si conclude per improcedibilità, la sentenza di primo grado non diventa definitiva. La condanna eventualmente pronunciata non può essere eseguita e non si forma un giudicato penale irrevocabile. Allo stesso tempo, però, l’improcedibilità non equivale a un’assoluzione: il giudice non afferma che l’imputato è innocente, ma prende semplicemente atto dell’impossibilità di proseguire il processo oltre i limiti fissati dalla legge.
La questione si complica ulteriormente sul piano civile. La normativa consente infatti ai giudici dell’impugnazione di pronunciarsi sulle domande risarcitorie della parte civile anche quando il procedimento penale viene dichiarato improcedibile. Può quindi verificarsi una situazione paradossale: nessuna condanna penale definitiva, ma una decisione che conferma il diritto della vittima a ottenere un risarcimento.
La riforma Bonafede, peraltro, non ha risolto il tema della mancata definizione dei processi; ha semplicemente spostato il baricentro del sistema. Alla prescrizione che maturava durante il giudizio si è sostituito un meccanismo diverso, più complesso e meno intuitivo, che continua comunque a impedire, in determinate circostanze, l’arrivo a una sentenza definitiva. Cambiano i nomi e cambiano gli istituti, ma il vero nodo irrisolto resta sempre lo stesso: l’incapacità della giustizia italiana di celebrare processi in tempi ragionevoli. Meglio quindi, dicono allora dalle parti di Forza Italia, tornare alla prescrizione di un tempo e chiudere la stagione delle norme “forcaiole” approvate durante il governo Conte o quelle di “compromesso” durante il governo Draghi.










