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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 5 marzo 2022

Circolare del Dap ai provveditorati regionali. Mantenendo le dovute accortezze, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) ordina la ripresa delle attività in carcere. Com’è noto, gli effetti dovuti alla diffusione del Covid- 19 hanno provocato un’emergenza sanitaria cui è stata data risposta immediata con una serie di misure urgenti. Ora, con la fine dello stato di emergenza a fine marzo, i detenuti potranno gradualmente ritornare alla “normalità”.

Ricordiamo che, con l’imperversare della pandemia, il Dap è intervenuto con diverse note e circolari, per riuscire ad arginare il virus o, quantomeno, per semplificare la gestione del rischio di contagio da Covid- 19 negli istituti penitenziari.

Sono quindi stati adottati provvedimenti concernenti misure di contenimento della diffusione del virus che hanno limitato i trasferimenti della popolazione detenuta, garantendo solo quelli inderogabili, per motivi di salute, per gravi motivi di ordine e sicurezza e per motivi di giustizia. Con il Decreto- legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante ‘proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305, ha precisato che l’emergenza sanitaria ha subito una proroga fino a tutto il mese di marzo 2022.

Con la previsione, quindi, della fine dello stato di emergenza per il 31 marzo 2022 e tenuto conto delle vigenti disposizioni per la disciplina delle attività nella società libera, per una graduale ripresa della vita penitenziaria per il venir meno delle ragioni che hanno comportato le temporanee restrizioni adottate nel periodo pandemico, il Dap invita i provveditorati regionali a predisporre entro il 20 marzo quanto ritenuto necessario per rendere più fluide le procedure di trasferimento da un istituto all’altro, evitando di addurre come motivi ostativi le necessità correlate ai provvedimenti di isolamento precauzionale dei ristretti, al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid- 19. “Vorranno - conclude la circolare del Dap - inoltre, le SS. LL. sensibilizzare le Direzioni degli istituti penitenziari del proprio ambito di competenza affinché vengano celermente eseguiti i provvedimenti di trasferimento che sono stati limitati e/ o sospesi”.

La notizia è importante. Con la pandemia, il carcere è ritornato ai tempi del regolamento penitenziario fascista. Prima della riforma del 75, il carcere era stato concepito come luogo impermeabile e isolato dalla società libera. L’isolamento trovava espressione nella disciplina dei rapporti con la società esterna - limitati a colloqui, corrispondenza e visite dei prossimi congiunti, peraltro assai restrittiva e aleatoria, in quanto legata al sistema delle ricompense e delle punizioni.

Lo stesso valeva per le visite degli istituti penitenziari ad opera di persone estranee all’amministrazione, riservata solo ad un elenco tassativo di personalità.

L’impermeabilità del luogo e l’isolamento dalla società trovavano conferma anche nelle strutture architettoniche dei penitenziari, per lo più ispirate al modello del Panopticon di Bentham. Non a caso, uno degli elementi innovativi della legge 354/75 è il trattamento all’individualizzazione: si prescrive, infatti, l’osservazione scientifica della personalità di ciascun detenuto, così da costituire un programma individuale. Al riguardo è esemplificativo l’art. 13, il quale, tra le altre cose, stabilisce: “Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. (…) Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell’osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione”.