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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2025

Durata fissata a 45 giorni. Fase transitoria da chiarire. Eccezioni per i più gravi reati. In vigore da oggi, giovedì 24 aprile, la nuova disciplina delle intercettazioni, che, per la prima volta, introduce un limite di durata, individuato in 45 giorni. La previsione fortemente contestata dalla magistratura, in particolare dai pubblici ministeri, debutta senza un’esplicita disciplina della fase transitoria, aprendo quindi la strada a possibili incertezze sull’applicazione della novità alle indagini in corso.

Rischio di criticità - A evidenziare il rischio di criticità una nota delle camere penali per le quali, sulla base del principio del tempus regit actum “non è chiaro, quanto al computo del limite complessivo dei 45 giorni e al momento di emersione degli elementi che giustificano la prosecuzione delle operazioni stesse, se la nuova previsione normativa debba applicarsi anche ai procedimenti penali in corso ovvero solamente a quelli di nuova iscrizione”.

La legge, la n. 74 del 2025, oltre a istituire l’inedito paletto cronologico, ne ammette anche una possibile trasgressione, ammettendo la possibilità di una proroga in caso di assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore, giustificata dalla presenza di elementi specifici e concreti. Questi ultimi devono poi essere oggetto di espressa motivazione.

Quando non valgono i 45 giorni - In ogni caso, il limite di 45 giorni non vale per alcuni reati, comunque considerati di particolare gravità: in particolare per i reati di criminalità organizzata, per quelli commessi con metodo mafioso o per agevolare un’associazione mafiosa, per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per i reati commessi con finalità di terrorismo, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, per la minaccia via telefono, per i reati informatici e contro la inviolabilità dei segreti.

Il limite di 45 giorni non si applicherà alle indagini su questa tipologia di reati, confermando una specificità che già la legislazione attuale riconosce su altri versanti, come per esempio per quanto riguarda i presupposti. Per questi ultimi infatti, è previsto che gli indizi da “gravi” scalano a “insufficienti” e l’”indispensabilità” per le indagini si abbassa a “necessità”.

Il confronto con i Paesi Ue - Limiti alla durata delle intercettazioni sono stabiliti anche in altri Paesi europei. L’indagine comparativa condotta dalla commissione Giustizia del Senato, infatti, ricorda che in Francia, dopo la riforma del 2016, la durata non può essere superiore a quattro mesi e le operazioni possono proseguire alle stesse condizioni di forma e di tempo, senza che la durata complessiva dell’intercettazione possa superare un anno o due anni nelle indagini per i reati più gravi. In Germania, l’ordine per la sorveglianza delle telecomunicazioni e la sorveglianza acustica al di fuori di locali privati deve essere generalmente limitato a un massimo di tre mesi e non può essere prorogato per più di tre mesi per un totale massimo di sei mesi; la sorveglianza acustica di locali privati, invece, deve essere generalmente limitata a un periodo di un mese e non può essere prorogata per più di un mese. In Spagna, la durata massima iniziale degli ascolti è di tre mesi, prorogabili per periodi successivi di pari durata sino a un periodo massimo di diciotto mesi.

L’intervento in vigore, oggi, è tuttavia solo l’ultimo di una serie in materia di disciplina degli ascolti. Tutta la legislatura ne è infatti stata costellata. Via via sono state introdotte misure con obiettivo di tutela della privacy, freni contro gli ascolti “a strascico”, con effetti su altri procedimenti, obblighi di rendicontazione economica per i pm sui costi delle operazioni, rafforzamento delle motivazioni sull’uso dei trojan.