di Luigi Manconi e Chiara Tamburello
La Repubblica, 7 dicembre 2024
È presumibile che le pronunce di queste settimane siano un riflesso condizionato e in qualche modo inevitabile delle intense emozioni che hanno accompagnato queste vicende. Da circa quindici, vent’anni il dibattito pubblico intorno alle questioni di genere è cresciuto notevolmente. E in maniera proporzionale è cresciuta l’attenzione nei confronti delle violenze contro le donne. Si pensi a quanto sempre più diffusamente venga utilizzato il termine femminicidio per indicare l’uccisione di una donna avvenuta in uno specifico contesto e all’interno di una determinata relazione tra vittima e autore di reato.
Nell’ultima settimana in Italia sono state pronunciate tre sentenze assai significative. La prima è quella della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha confermato la condanna all’ergastolo nei confronti di Antonio De Pace, l’uomo che nel 2020 ha ucciso Lorena Quaranta. La Cassazione aveva annullato la sentenza, negando la qualifica del delitto di genere e rinviando alla Corte d’Appello di Reggio la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche, poi negate, relative allo stress della coppia nel periodo post-Covid. La seconda recente sentenza è quella della Corte d’Assise di Milano, che in primo grado ha condannato alla pena perpetua, con i primi tre mesi in isolamento diurno, Alessandro Impagnatiello, responsabile della morte di Giulia Tramontano avvenuta nel 2023. La più recente e più nota vicenda che si è conclusa con un fine pena mai è quella che coinvolge Filippo Turetta, il giovane che ha ucciso Giulia Cecchettin lo scorso anno.
Tre sentenze rapide, di cui due in primo grado. E tutt’e tre di processi a carico di giovani uomini, rispettivamente di 29, 31 e 22 anni. Eppure, la sensazione è che, più che all’equità della pena, si sia guardato alle suggestioni - le più emotivamente gratificanti - di un forte sentimento collettivo e di un allarme sociale ormai diffuso. Sia chiaro, qui non si mette in discussione il fatto che vi fossero le condizioni e le circostanze che motivano il ricorso alla pena dell’ergastolo, ma notiamo che si è creato un cortocircuito ineludibile tra aspettative sociali ed entità della pena, tale da rendere fatale l’irrorazione del carcere a vita.
Per averne una conferma basta porsi una semplice domanda: come avremmo reagito tutti - proprio tutti - se a fronte di delitti tanto crudeli non fosse stata inflitta una pena corrispondente a quella massima? In presenza di una sensibilità molto pronunciata come quella che ha accompagnato la scoperta delle contorte trame di Impagnatiello o la vana fuga di Turetta verso non si sa dove, poteva darsi una pena diversa da quella più estrema?
Poi ci sono le domande che deve farsi la giustizia e che evidentemente non sono le stesse che attraversano la mente dell’opinione pubblica e del sistema mediatico. O, in particolare, dei familiari delle vittime. La magistratura giudicante è chiamata a capire come le pene possano essere accompagnate da parole quali possibilità, ravvedimento, rieducazione. E mutabilità: della sanzione, certo, ma della persona soprattutto.
È presumibile che le pronunce di queste settimane siano un riflesso condizionato e in qualche modo inevitabile delle intense emozioni che hanno accompagnato queste vicende. E del fatto che, restando la pena dell’ergastolo all’interno dei nostri codici, risulti difficile sottrarsi alla tentazione di infliggerla quando si assiste a delitti di particolare efferatezza. Ma ciò non toglie che sia necessario continuare a riflettere sulla legittimità di una sanzione che sembra contraddire inequivocabilmente il dettato costituzionale quando, al terzo comma dell’articolo 27, afferma che il carcere debba “tendere alla rieducazione del condannato”.










