di Mario Serio*
Corriere della Sera, 7 giugno 2025
Nel parere fornito al Parlamento “erano già state espresse alcune correzione necessarie a garantire chi si trova privato della propria libertà”. La recente, contrastata approvazione parlamentare del cosiddetto decreto sicurezza, che racchiude numerose disposizioni applicabili alle persone private della libertà, ad esempio nelle carceri o nei centri di permanenza per il rimpatrio, è stata preceduta da un diffuso dibattito, di natura tecnico-giuridica, oltre che ovviamente politica. Anche il Garante nazionale delle persone private della libertà ha doverosamente fornito, in coerenza con le proprie attribuzioni di derivazione normativa, il proprio contributo alla discussione fornendo un parere ai rami del Parlamento sui temi direttamente incidenti sulle condizioni materiali e giuridiche delle persone private della libertà.
In particolare, nello scorso mese di maggio il Garante è intervenuto integrando il parere precedentemente reso, nell’estate del 2024, allorché era stato depositato in Parlamento un disegno di legge governativo contenente alcune delle disposizioni poi trasfuse nel successivo decreto legge. Il parere da ultimo trasmesso al Parlamento, e pubblicato sul sito del Garante, prende espressamente in considerazione quelle previsioni, concepite con lo strumento della decretazione d’urgenza (a fronte di una prima versione elaborata in via ordinaria), che maggiormente si prestavano ad un analitico esame. Può essere utile riassumere per esigenze di trasparenza in breve alcuni dei passaggi del parere del Garante. Quanto alla norma che modifica il regime detentivo delle detenute madri in relazione a determinate condotte quali la compromissione dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Garante non ha potuto far a meno di osservare che, nella formulazione legislativa, tali condotte si presentano largamente indeterminate. Da qui la raccomandazione alla necessaria precisazione dell’oggetto di tali condotte, insieme alla considerazione che gli istituti a custodia attenuata per le detenute madri, ad esse destinati, sovente si rivelano una soluzione non adeguata a garantire l’interesse superiore del minore.
In relazione alla norma che prescrive la registrazione visiva delle operazioni di polizia, norma dettata da evidenti ragioni di trasparenza, il Garante ha fatto presente che vanno adeguatamente ponderati, in omaggio al precetto dell’articolo 8 Cedu, che tutela il diritto alla vita privata e familiare, taluni aspetti della vita intima di chi è privato della libertà. Sempre il parere si sofferma poi sulla nuova ipotesi incriminatrice delle condotte di resistenza all’esecuzione di ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza. Il Garante ha a tal proposito segnalato, al pari di qualificati contributi dottrinari, l’indeterminatezza del precetto penale e con ciò la fragilità strutturale della norma. Non minori perplessità suscita, secondo il Garante, l’inserimento della norma in questione tra le figure criminose ostative alla concessione di benefici penitenziari, malgrado la sua indeterminatezza. Ed ancora, in relazione alla nuova norma incriminatrice avente ad oggetto le condotte di rivolta mediante, atti di violenza, minaccia o resistenza, commessi anche nei Cpr, il Garante, nel ribadire le perplessità già espresse nel parere del luglio 2024 riguardo all’introduzione di figure di reato concernenti condotte già punite, rileva che la punizione della resistenza passiva soggiace ad un’ontologica indeterminatezza.
È stato posto in rilievo nel parere che l’individuazione degli ordini non rispettati nei Cpr, dove non possono operare forze di polizia, appare specialmente problematica. Di speciale rilievo è, infine, la constatazione che l’incriminazione ulteriore della resistenza passiva esibisce profili di frizione con l’articolo 21 della Costituzione in materia di tutela della libertà di manifestazione del pensiero e con l’articolo 17 della stessa che garantisce il diritto di riunione.
Queste considerazioni, riportate in via riassuntiva, rappresentano la meditata posizione collegialmente assunta dal Garante in merito ad un complesso di disposizioni la cui capacità di resistere alle perplessità, ai dubbi ed alle preoccupazioni circolanti anche nel parere deve auspicabilmente associarsi al mantenimento, e non alla temuta riduzione, degli spazi di tutela finora assicurati legislativamente alle persone private della libertà.
*Componente Ufficio Garante nazionale dei detenuti











