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di Sandra Figliuolo

palermotoday.it, 11 febbraio 2025

Cos’è cambiato a due anni dalla diffusione della lista dei detenuti sottoposti allo speciale regime carcerario? C’è qualcuno degli 83 mafiosi del capoluogo che è riuscito a passare a quello ordinario? Dossier analizza i dati e gli ultimi provvedimenti emessi dalla Cassazione, da cui emerge anche come la politica non abbia alcun ruolo nelle decisioni. Due anni fa, per l’esattezza il 16 febbraio del 2023, è stata diffusa la lista di tutti i detenuti al 41-bis in Italia, ovvero 728 persone, di cui 238 siciliani e 83 palermitani, contando tra questi anche Matteo Messina Denaro, che in quel momento era stato arrestato, dopo quasi trent’anni da latitanza, da un mese.

Cos’è cambiato da allora? C’è stato effettivamente un allentamento? C’è qualcuna delle numerose richieste dei boss del capoluogo di lasciare il carcere “duro” che è stata accolta dai giudici? A fornire le risposte sono i numeri e anche tutta una serie di provvedimenti emessi dalla Cassazione che in questi due anni non ha lasciato scampo praticamente a nessuno.

Quanti sono oggi i mafiosi palermitani al 41-bis - Se al 16 febbraio di due anni fa i mafiosi palermitani al 41-bis erano 83, oggi sono 81. I due che mancano all’appello non sono passati al regime ordinario, ma sono morti e si tratta proprio di Messina Denaro oltre che del boss di Villagrazia, Benedetto Capizzi. Non solo. L’unico al quale era stato lasciato uno spiraglio, come aveva raccontato /Dossier/ analizzando tutti i ricorsi presentati dai reclusi, cioè il boss ergastolano di Villabate Nicola Mandalà, alla fine non l’ha spuntata: recentemente la Suprema Corte ha infatti confermato anche per lui il 41-bis.

Un margine, invece, è stato lasciato a Giovanni Riina, figlio del “capo dei capi” di Cosa nostra, per il quale l’ultima proroga del ministero della Giustizia è stata annullata con rinvio. Ma questo - e lo dimostra il caso di Mandalà - non vuol dire che matematicamente gli sarà poi concesso di passare al regime ordinario. Tra ricorsi in Cassazione e bocciature - Gli ultimi in ordine di tempo ad aver ottenuto una bocciatura dei loro ricorsi in Cassazione sono Francesco Giuliano, uno dei killer del piccolo Giuseppe Di Matteo, che si trova al 41-bis da quasi trent’anni, Giorgio Pizzo della cosca di Brancaccio, coinvolto pure nelle stragi di Firenze e Capaci, che è sottoposto anche lui allo speciale regime da tre decenni, Andrea Adamo, sempre del clan di Brancaccio e catturato assieme ai boss Salvatore e Sandro Lo Piccolo nel 2007 e da allora sempre recluso al 41-bis, e lo stragista Vittorio Tutino, detenuto dal 1995 e che nel 2022 era riuscito a ottenere un annullamento con rinvio sulla proroga, ma che alla fine aveva perso la battaglia.

Ha presentato un nuovo ricorso sull’ennesimo rinnovo del carcere “duro”, che è stato recentemente bocciato dalla settima sezione della Suprema Corte, presieduta da Vincenzo Siani, che lo ha anche condannato a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende. Scelte giuridiche e non politiche - A guardare i dati, dunque, è evidente che nonostante i ricorsi nessuno dei mafiosi palermitani è riuscito a lasciare il carcere “duro” se non da morto, com’era già accaduto a Totò Riina e Bernardo Provenzano. Ed è chiaro che la costante conferma del 41-bis per i boss più pericolosi c’entra poco con eventuali scelte politiche: i parametri vagliati dai tribunali di Sorveglianza e infine anche dalla Cassazione sono ovviamente strettamente giuridici. Si valuta se un detenuto è (ancora) pericoloso e soprattutto se, recluso al regime ordinario, potrebbe avere la capacità di riallacciare i rapporti con l’organizzazione criminale. Perché alla fine lo scopo del 41-bis è proprio evitare la comunicazione dei boss con l’esterno.

Un regime temporaneo ma prorogato anche per decenni - Lo speciale regime carcerario è in realtà, però, una misura temporanea di quattro anni, che può essere prorogata per altri due, proprio perché sospende una serie di diritti fondamentali. Ed è proprio questo aspetto che più spesso viene contestato nei ricorsi dei detenuti che, in molti casi, sono al 41-bis anche da decenni e se lo vedono rinnovare di biennio in biennio. Alcuni sono poi veramente anziani come Pippo Calò che ha 93 anni, Leoluca Bagarella, che ne ha 83, Michelangelo La Barbera che ne ha 81, Benedetto Spera, 90 anni e che è anche malato e Salvatore Prestifilippo che ne ha 91 e qualche anno fa chiese - inutilmente - i domiciliari proprio perché pure lui malato.

Ma né l’età né gli anni trascorsi in carcere sono argomenti che trovano sponda nei giudici perché è sufficiente provare che la cosca di appartenenza sia ancora operativa, valutare il ruolo spesso apicale del detenuto e arrivare alla conclusione che il pericolo di riprendere contatti con l’esterno sia sempre attuale per confermare il regime detentivo. Cosa che accade praticamente in tutti i casi. Il 41-bis come lo conosciamo oggi, cioè esteso a chi commette reati di tipo mafioso, è stato introdotto nel 1992, dopo la strage di Capaci e da allora è sempre stato una spina nel fianco di Cosa nostra. Nel 2023, l’allora Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, aveva chiesto una revisione della norma perché “alcuni divieti sono solo un’afflizione aggiuntiva alla pena” e perché “manca il percorso di rieducazione in strutture spesso fatiscenti”.

Non si parlava di abrogare il 41-bis ma di eliminare una serie di restrizioni, non applicate peraltro in maniera uniforme in tutti gli istituti penitenziari, di cui effettivamente si fatica a comprendere il senso. Tra questi divieti quello di possedere più di 30 fotografie, quello di avere pentole di diametro superiore a 25 centimetri e coperchi che, tuttavia, non devono superare i 22, la possibilità di appendere al muro della cella solo un foglio o una foto (rigorosamente di un famigliare), di avere 12 matite o colori ad acquerello nella sala pittura e di detenere al massimo quattro libri. Alla relazione però non sono seguiti particolari provvedimenti.

Cos’è il 41-bis e come è nato - L’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario è stato introdotto nel 1986 per modificare una norma del 1975 e prevedeva in origine che il ministro della Giustizia avesse la facoltà “in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza” di sospendere “nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti” per “la durata strettamente necessaria” a “ripristinare l’ordine e la sicurezza”. Soltanto dopo la strage di Capaci, nel 1992, fu aggiunto un secondo comma che ha esteso il particolare regime carcerario a chi commette un certo tipo di reato, nello specifico quelli di tipo mafioso. Nel 2002 è stata disposta poi la possibilità che venga applicato anche ad altri reati, come quelli legati al terrorismo. Sulla carta il 41-bis ha una durata di quattro anni, mentre le successive ed eventuali proroghe sono invece di due anni: in questi casi, vengono valutate essenzialmente la “pericolosità sociale” del detenuto e il fatto che la sua capacità di mantenere contatti sia “attuale”, cioè concreta in quel preciso momento. E c’è da dire che, nella maggior parte dei casi, anche se si tratta di persone recluse da decenni al 41-bis, queste due variabili vengono quasi sempre ritenute sussistenti.