di Bruno Ferraro*
Libero, 6 novembre 2019
Tre pronunzie, di tre diversi organi giudiziari, hanno messo in allarme l'opinione pubblica e in discussione l'efficacia della lotta alla criminalità organizzata, anche perché, intervenendo a pochi giorni l'una dall'altra, segnalano implicitamente un abbassamento del rigore dell'azione di giudici e forze dell'ordine nella repressione di crimini molto efferati.
Ha cominciato la Corte di Giustizia di Strasburgo, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità dell'art. 41bis, ovvero il carcere duro, uno strumento irrinunziabile nella lotta alla mafia ed al crimine organizzato perché impedisce ai boss di continuare a comandare anche dal carcere e spezza il legame dei capi con il territorio. C'è stato tempo fa l'episodio della condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo per la decisione di rinnovare il 41bis a Bernardo Provenzano per il periodo dal 23 marzo al 13 luglio 2016, giorno della sua morte.
Se 20 ergastoli, un elenco impressionante di omicidi efferati ed una decisione favorevole della Cassazione non sono sufficienti a giustificare l'adozione di tale misura, allora è giusto che l'Italia se ne dolga, sia a livello di opinione pubblica sia a livello politico, anche perché il sistema penitenziario italiano è stato più volte definito equo e razionale dalla Corte Costituzionale.
Quindi, non v'e spazio per ritenere "inumana e degradante" la detenzione in carcere di Provenzano e di chi per lui. È grave che non se ne renda conto la Corte di Strasburgo che, sentenziando nell'ottobre 2019 nel caso Viola (ergastolo per mafia, sequestro di persona ed omicidio), ha ritenuto il 41bis incompatibile con il fine rieducativo della pena in carcere. Ha proseguito la Corte di Cassazione che, con sentenza del 22 ottobre 2019, ha escluso l'esistenza di "mafia capitale" bocciando l'apparato accusatorio messo in piedi dalla Procura di Roma a seguito di due maxi retate che portarono (dicembre 2014 e giugno 2015), all'arresto rispettivamente di 37 e 44 persone.
Per la Procura, allora guidata da Giuseppe Pignatone, opererebbe nella Capitale un'associazione di stampo mafioso originale, capace, con la complicità di politici e funzionari, di impadronirsi degli appalti pubblici (campi nomadi, accoglienza per migranti, verde, rifiuti): piccole mafie che (parole di Pignatone) "operano in una sostanziale pax, sulla base di un sistematico accordo tra i diversi responsabili e dell'uso di un comune metodo mafioso fatto di violenza e intimidazione, volto a favorire atteggiamenti omertosi e con l'obiettivo di reinvestire i soldi guadagnati mediante la collaborazione di esperti professionisti".
Sulla fondatezza probatoria di tale impianto ebbi ad esprimere a suo tempo seri dubbi giuridici sulle colonne di questo giornale, per cui mi sembrò conseguenziale la pronunzia del Tribunale di Roma del luglio 2017 che escluse l'esistenza dell'associazione mafiosa ex art. 416 bis. I dubbi mi rimasero anche dopo la sentenza di appello basati sul fatto che il 416 bis richiede un insieme di elementi, non emersi dall'inchiesta penale, che vanno provati dalla pubblica accusa. La decisione della Cassazione riporta il discorso sul piano giuridico.
Di essa beneficeranno gli imputati che in appello chiederanno una riduzione della pena. Ma tant'è, la giustizia non va confusa con il giustizialismo e le supposizioni non assurgono al rango di prova. Terza decisione quella emessa dalla Corte Costituzionale (non si conoscono ancora le motivazioni) che esclude che i benefici penitenziari possano essere negati per la mancata collaborazione del condannato.
Se così fosse, il fine rieducativo della pena non avrebbe ragion d'essere. Il condannato non pentito e non collaborante non mi pare meritevole di mano tesa. Se mai è vero il contrario.
*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione










